Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 27/11/02 n. 20/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. PALMESE CALCIO S.R.L. AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BONINSEGNI CLAUDIO (S.S. CALCIO GIUGLIANO S.R.L.)(DELIBERA G.S. C.U. N.15/TB DEL 13/11/2002 GARA GIUGLIANO-PALMESE DEL 4/11/2002).
Lega Nazionale Professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
Comunicato ufficiale del 27/11/02 n. 20/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ A.S. PALMESE CALCIO S.R.L. AVVERSO
POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BONINSEGNI CLAUDIO
(S.S. CALCIO GIUGLIANO S.R.L.)(DELIBERA G.S. C.U. N.15/TB DEL
13/11/2002 GARA GIUGLIANO-PALMESE DEL 4/11/2002).
In relazione alla gara Giugliano-Palmese disputata per il Campionato
“D.Berretti” il 9.12.2002, la società A.S. Palmese Calcio S.r.l. ha proposto
reclamo a questa Commissione dolendosi del fatto che la società S.S. Calcio
Giugliano S.r.l. aveva utilizzato nell’incontro il calciatore Boninsegni Claudio
non in regola con il tesseramento ed invocando la punizione sportiva della
perdita della gara alla società Giugliano.
Dalla documentazione acquisita risulta che alla gara in oggetto ha
effettivamente partecipato il calciatore Boninsegni ancora regolarmente
tesserato con la società A.S. Alex Soccavo, militante nel Campionato
Campano di prima categoria.
All’esito della odierna riunione si rileva che la competenza sulla
regolare posizione dei tesserati partecipanti alla gara appartiene, ai sensi
dell’art. 31 lett.c) del C.G.S., al Giudice Sportivo, al quale andranno trasmessi
gli atti previa declaratoria di incompetenza.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
la propria incompetenza ed ordina trasmettersi gli atti al Giudice Sportivo.
La tassa va addebitata.
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