Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 70/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA MONTICHIARI – CREMONESE DEL 3 MAGGIO 2003 (GIRONE “B”)

Lega Nazionale Professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 70/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA MONTICHIARI – CREMONESE DEL 3 MAGGIO 2003 (GIRONE “B”) - Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, o s s e r v a rilevato che alla gara in oggetto, ha preso parte in violazione dell’art. 17 n. 3 del Codice di Giustizia Sportiva, il calciatore SANDRINI Roberto della società Cremonese in stato di squalifica, come da decisione riportata nel Com. Uff. n. 68/TB del 30.4.2003; - ritenuto che la irregolare partecipazione di un tesserato alla competizione determina la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 n. 5 del Codice di Giustizia Sportiva; - ritenuto inoltre che (come anche inequivocabilmente emerge da numerose pronunce della C.A.F.) il calciatore colpito da squalifica non aveva e non ha titolo a partecipare ad incontri ufficiali fino a che non risultino scontate le sanzioni inflittegli. - tutto ciò premesso d e l i b e r a - di infliggere alla società Cremonese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 in favore della società Montichiari.
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