COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 69 del 09.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. INTERNAPOLI PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 3 DEL C.G.S. (all’epoca dei fatti vigente ora art. 9 comma 1 del C.G.S.) IN RELAZIONE ALL’ART. 62 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. (nota n. 6672/557PF/en del 26.09.2001).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 69 del 09.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. INTERNAPOLI PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 3 DEL C.G.S. (all’epoca dei fatti vigente ora art. 9 comma 1 del C.G.S.) IN RELAZIONE ALL’ART. 62 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. (nota n. 6672/557PF/en del 26.09.2001). La Commissione Disciplinare, con atto 26.09.2001 (Prot. n. 6672/557PF/en) il Procuratore federale deferiva a questa Commissione Disciplinare la Società F.C. Internapoli per violazione dell’articolo 6 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva (vigente all’epoca dei fatti) modificato ora nell’articolo 9, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 62 delle N.O.I.F., in quanto, durante la gara Internapoli/Sorrento del 3.6.2001, sono stati fatti esplodere due petardi dietro la porta del Sorrento, da parte di sostenitori della Società ospitante. All’udienza odierna, correttamente instauratosi il rapporto processuale, nessuno è presente per la Società Internapoli (che nemmeno ha fatto pervenire memorie difensive), mentre è comparso, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Oreste Michele Fasano, il quale conclude per l’affermazione della responsabilità della Società deferita con conseguente sanzione di lire 1.000.000 di ammenda, P.Q.M. letti gli atti accoglie il deferimento dichiarando la F.C. Internapoli responsabile dei fatti contestati ed applica alla stessa la sanzione di lire 600.000 (E. 309,87) di ammenda.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it