COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 118 del 11.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTOSUOSSO PASQUALE (allenatore A.C. Nuovo Terzigno) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 E 17 COMMA 7 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 10121/22pf/EF/MM del 20.11.2001).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 118 del 11.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTOSUOSSO PASQUALE (allenatore A.C. Nuovo Terzigno) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 E 17 COMMA 7 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 10121/22pf/EF/MM del 20.11.2001). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, visti gli atti, sentito il rappresentante della Procura Federale Avv. Salvatore Sciacchitano nel corso della riunione dell’11 gennaio 2002, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle sanzioni, per il Santosuosso, della squalifica per mesi quattro, e per la società Nuovo Terzigno dell’ammenda di Euro 260,00, OSSERVA La Procura Federale ha deferito a questa C.D. il sig. Pasquale Santosuosso, all’epoca dei fatti in contestazione tesserato con la società Nuovo Terzigno in qualità di allenatore (ed attualmente tesserato con la società Battipagliese), e la società U.S. Nuovo Terzigno, sulla base degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio Indagini in merito ai fatti verificatasi durante e dopo la gara Selargius/Nuovo Terzigno disputatasi in data 23 dicembre 2000. Dall’inchiesta espletata, è risultato che il sig. Santosuosso, all’epoca dei fatti tesserato per la Nuovo Terzigno sottoposto a provvedimento di inibizione, poneva in essere una serie di comportamenti antiregolamentari, accedendo nello spazio antistante gli spogliatoi ed all’interno degli stessi, e provocando una rissa, al termine della gara, con i dirigenti della Società Selargius all’esito della quale il Presidente di quest’ultima, Sig. Carta, riportava lesione personali (lussazione ad una spalla). Da quanto sopra, risulta provata la responsabilità del tesserato Santosuosso, e conseguentemente della società Nuovo Terzigno a titolo di responsabilità oggettiva. Rispetto ai fatti posti a base del deferimento, risulta congruo irrogare la sanzione della inibizione per mesi quattro al Santosuosso e l’ammenda di Euro 500,00 alla società deferita, P.Q.M. in accoglimento del deferimento proposto, accertata la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della squalifica di mesi quattro al sig. Pasquale Santosuosso e l’ammenda di 500,00 Euro alla A.C. Nuovo Terzigno.
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