COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 167 del 05.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAMILLI PIERO (Presidente U.S. Grosseto F.C. S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 577/139pf/EF/MM del 14.01.2002).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 167 del 05.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAMILLI PIERO (Presidente U.S. Grosseto F.C. S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 577/139pf/EF/MM del 14.01.2002). La Commissione Disciplinare, osserva: con raccomandata 14.01.2002 (prot 577/139pf/EF/MM), il Procuratore federale deferiva a questa Commissione Disciplinare Camilli Piero, Presidente della Società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. e la U.S. Grosseto F.C. S.r.l., per rispondere, il primo, della violazione di cui all’articolo 3, comma 1 del C.G.S. per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari rilasciando, in occasione della gara Rieti/Grosseto del 2.12.2001, dichiarazioni, riportate su organi di informazione (Il Tirrento Internet del 3.12.2001), lesivi della reputazione sia del direttore di gara sia della istituzione-organizzazione Federale, fino ad affermare “….purtroppo in questo Campionato cè un disegno e tutti sanno che il Campionato lo deve vincere il Tivoli …..”, la seconda, della violazione dell’articolo 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta ascrivibile al proprio Presidente. Ritualmente stabilito il rapporto processuale con la presenza del sostituto Procuratore federale prof. Domenico Carletti e dell’incolpato, Piero Camilli, in proprio e quale rappresentante della Società, veniva sentito il Camilli stesso, il quale negava di aver rilasciato le dichiarazioni di cui all’incolpazione affermando di non aver smentito l’articolo perché non aveva letto lo stesso in tempi brevi, riservandosi, peraltro, di produrre copie di altre testate giornalistiche che, nell’occasione, non avrebbero riportato alcuna dichiarazione del Presidente. Al termine, il sostituto Procuratore Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti e la sanzione di quarantacinque giorni di inibizione per il Presidente Camilli Piero (trenta giorni ex art. 3/1 del C.G.S. e quindici giorni ex art. 4/2 del C.G.S.) e quello di Euro 2.000,00 di ammenda per la Società. La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, constatato che le dichiarazioni del Camilli, riportate dal “Tirreno Internet”, come da contestazione, appaiono effettivamente lesive della reputazione del direttore di gara sia della istituzione-organizzazione federale, ritiene pienamente provata la responsabilità dell’incolpato, e conseguentemente ritiene equo irrogare la sanzione di giorni trenta di inibizione, tenuto conto che non appare possibile applicare l’aumento di quindici giorni richiesto dalla Procura Federale, in quanto l’aggravante invocata non risulta contestata nel deferimento; e la sanzione di Euro 500,00 alla U.S. Grosseto F.C. S.r.l. per responsabilità diretta per il fatto ascritto al proprio Presidente, P.Q.M. dichiara: · Camilli Piero responsabile della violazione di cui all’articolo 3 comma 1 del C.G.S. e applica la sanzione di giorni trenta di inibizione; · U.S. Grosseto F.C. S.r.l., responsabile della violazione di cui all’articolo 2, comma 4 del C.G.S. e applica la sanzione di Euro 500,00.
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