COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 171 del 12.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FOSCI MORENO (Presidente S.S. Arbus S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ S.S. ARBUS S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1777/133PF/EF/en del 14.02.2002).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 171 del 12.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FOSCI MORENO (Presidente S.S. Arbus S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ S.S. ARBUS S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1777/133PF/EF/en del 14.02.2002).
è presente per la Procura Federale l’avv. Gian Luigi Bracciale il quale conclude per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con le seguenti sanzioni: mesi tre di inibizione per il Fosci e l’ammenda di Euro 2.000,00 per la Società S.S. Arbus S.r.l.,
la Commissione Disciplinare,
rilevato che:
la rettifica operata dal dott. Fosci in ordine alla natura ed alla evoluzione dell’illecito negozio in virtù del quale il padre del calciatore Tiziano Puddu ebbe, nel novembre 2001, a consegnare al deferito un assegno di lire 5.000.000 (posdatato al 7.7.20012) non appare, invero, del tutto implausibile.
Il Presidente della Arbus sostiene, in questa sede, che la consegna del titolo di credito avvenne non già – come da esso inizialmente sostenuto – a fronte dello svincolo richiesto dal calciatore, ed a titolo di contribuzione alle spese sopportate dalla Società per la partecipazione al Campionato, ma se pur sempre a fronte di tale vincolo, a titolo di mera garanzia di ritesseramento del calciatore nella successiva stagione 2001/2002, precisando, infine, come tale garanzia fu poi attivata in dipendenza del diniego al ritesseramento poi opposto dal calciatore.
E, a ben vedere, tale definitiva versione dei fatti trova un qualche riscontro sia nella circostanza – altrimenti non agevolmente spiegabile – della posdatazione dell’assegno di ben sette mesi, e proprio alla data del 7.7.2001, sia nelle stesse dichiarazioni del calciatore, che conferma esser stato proprio questo il contenuto dell’originario negozio, salvo poi a sostenere che fu la Società Arbus a rifiutare il nuovo tesseramento, ed a porre all’incasso il titolo in violazione dell’accordo del novembre 2001.
Pur potendo, dunque, accedere alla versione dei fatti offerta dal deferito, devesi, per altro verso, osservare come la sua posizione disciplinare non ne possa trarre giovamento di sorta.
Ciò che assume, infatti, rilievo, sotto questo profilo, è che le pattuizioni comunque relative allo svincolo ed al tesseramento di un calciatore dilettante sono del tutto illecite, e non grande incidenza riveste, a questo punto, il distinguo tra la pattuizione intesa a conseguire un corrispettivo per uno svincolo immediato, e quella volta, invece, ad assicurarsi il medesimo corrispettivo in caso di svincolo successivo, ottenuto dal calciatore “sub specie” di diniego al ritesseramento.
Ciò senza contare che al deduzione di successive versioni dei fatti, con contestuale ammissione, quantomeno, della mendacità della versione originaria, non può essere positivamente valutata – sempre ai sensi dell’articolo 1 del C.G.S. – ai fini della graduazione della sanzione.
All’accertamento della responsabilità del Presidente consegue, ex articolo 2 comma 4 del C.G.S., la responsabilità diretta della S.S. Arbus S.r.l.,
P.Q.M.
accertata la responsabilità di entrambi i soggetti deferiti irroga al Presidente della S.S. Arbus S.r.l. Moreno Fosci, la sanzione della inibizione per mesi tre ad alla Società S.S. Arbus S.r.l. la sanzione dell’ammenda di Euro 1.300,00.
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