COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 179 del 24.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILOGRANA EUGENIO (Presidente Casarano S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ART. 21 COMMA 2 DELLE N.O.I.F.; PALOMBA GENNARO (Procuratore Sportivo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 6 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI ALL’EPOCA VIGENTE E DELLA NORMA TRANSITORIAA DI CUI ALL’ART. 24 DEL NUOVO REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI E DELLA SOCIETA’ U.S. CASARANO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 2284/12PF/EF/en dell’8.3.2002).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 179 del 24.04.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILOGRANA EUGENIO (Presidente Casarano S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ART. 21 COMMA 2 DELLE N.O.I.F.; PALOMBA GENNARO (Procuratore Sportivo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 6 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI ALL’EPOCA VIGENTE E DELLA NORMA TRANSITORIAA DI CUI ALL’ART. 24 DEL NUOVO REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI E DELLA SOCIETA’ U.S. CASARANO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 2284/12PF/EF/en dell’8.3.2002). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · letto il deferimento del Procuratore Federale nei confronti del sig. Eugenio Filograna per violazione di cui all’articolo, 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 21, comma 2 N.O.I.F. per aver tesserato il sig. Cosimo Manta quale dirigente della Società Amici del Casarano Calcio nonostante la preclusione di cui all’articolo 21 citato; nei confronti del Casarano S.p.A. per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4 C.G.S.; nei confronti del dr. Gennaro Palomba per violazione dell’articolo 1 comma 1 del C.G.S. con riferimento all’articolo 6, comma 2 Regolamento Procuratori Sportivi all’epoca vigente e della norma transitoria di cui all’articolo 24 del Nuovo Regolamento Procuratori Sportivi per aver svolto le funzioni di curatore fallimentare della Società Casarano Calcio S.p.A. nonostante in tale epoca fosse iscritto nell’albo dei Procuratori Sportivi; · ascoltato il dott. Gennaro Palomba, assistito dai propri legali; · preso atto delle conclusioni della Procura Federale, rappresentata dall’avv. Salvatore Sciacchitano, che ha concluso per l’affermazione di responsabilità del sig. Eugenio Filigrana e della Società Casarano e la conseguente irrogazione della sanzione dell’ammonizione per il dirigente e dell’ammenda di 500,00 Euro per la Società; · preso atto altresì delle conclusioni ulteriori della Procura Federale che ha chiesto “l’archiviazione” per il dott. Gennaro Palomba e l’applicazione dell’articolo 36, comma 7 N.O.I.F. per il sig. Cosimo Manta mediante segnalazione agli organi competenti; · valutato che la responsabilità del sig. Filograna, peraltro non comparso dinanzi a questa Commissione, appare accertata avendo effettivamente tesserato il sig. Cosimo Manta quale dirigente della Società Amici del Casarano Calcio nonostante la preclusione di cui all’articolo 21, comma 2 N.O.I.F. e conseguentemente riconosciuta la responsabilità diretta ed oggettiva della Società Castrano S.p.A.; · ritenuto che il comportamento tenuto dal Filograna va sanzionato congruamente con la inibizione per mesi tre e la Società con l’ammenda di 1.000,00 Euro; · considerato che la richiesta di “archiviazione” formulata dalla Procura Federale per il dott. Gennaro Palomba non sembra del tutto condivisibile poiché la richiesta di archiviazione è propria dell’organo inquirente e non dell’organo giudicante; · ritenuto che i procuratori sono sottoposti al giudizio della Commissione Procuratori Sportivi, conseguentemente il deferimento dello stesso deve ritenersi inammissibile per difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale ; · rilevato, in ogni caso, che questa Commissione non ritiene di dover trasmettere gli atti del deferimento alla Commissione Procuratori Sportivi in quanto il Palomba risulta essere stato già giudicato per i fatti in questione con provvedimento assolutorio assunto nella seduta del 5.12.2001; · valutato infine che non può essere accolta la richiesta di applicazione dell’articolo 36, comma 7 N.O.I.F. nei confronti del sig. Cosimo Manta non essendo lo stesso stato deferito al giudizio di questa Commissione, richiesta peraltro che la Procura Federale potrà effettuare direttamente, P.Q.M. in parziale accoglimento del deferimento, irroga la sanzione dell’inibizione per mesi tre a carico del sig. Eugenio Filograna, Presidente della Società Casarano S.p.A.; irroga la sanzione dell’ammenda di 1.000,00 Euro a carico della Società Casarano S.p.A.; dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il deferimento disposto a carico del dott. Gennaro Palomba.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it