COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 185 del 03.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ LOCRI A.C. E DEL CALCIATORE GRASSI SAMUELE PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. (nota n. .9/WP/ct/segr. del 25.03.2002).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 185 del 03.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ LOCRI A.C. E DEL CALCIATORE GRASSI SAMUELE PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. (nota n. .9/WP/ct/segr. del 25.03.2002).
La Commissione Disciplinare,
· letti gli atti, sentito il calciatore Grassi Samuele il quale ha ribadito la sua estraneità alla redazione della lista dei calciatori affidata ai responsabili del Locri; che, pur non essendo contestata la circostanza dell’erronea indicazione dell’età anagrafica del Grassi nato il 16.10.1980 e non il 16.10.1981, - come risultante nelle gare analiticamente indicate nel deferimento -, nessuna responsabilità può ascriversi al calciatore Grassi Samuele il quale ha dimostrato la sua buona fede evidenziata, peraltro nell’assurda disorganizzazione amministrativa del Locri , che ha cambiato ben quattro volte il Presidente nel corso dell’anno 2001-2002, probabile causa dell’errore;
· ritenuto, per converso, di ravvisare nel comportamento del Locri una responsabilità oggettiva nella causazione dell’erronea indicazione della data di nascita del suo calciatore Grassi Samuele in quanto la compilazione della lista con l’indicazione dell’esatta età anagrafica è di competenza della società;
· che, peraltro, neppure è ipotizzabile un errore materiale scusabile, essendo stata reiterata, da parte del Locri, l’erronea compilazione delle liste dei suoi calciatori in cinque gare;
· che appare congrua la sanzione di Euro 1000,00,
P.Q.M.
proscioglie il calciatore Grassi Samuele da ogni addebito ed infligge al Locri A.C. la sanzione dell’ammenda di Euro 1.000,00.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 185 del 03.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ LOCRI A.C. E DEL CALCIATORE GRASSI SAMUELE PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. (nota n. .9/WP/ct/segr. del 25.03.2002)."