COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 191 del 10.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL TESSERATO DIDONE’ ORESTE E DELLA SOCIETA’ F.C. USMATE PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 12 COMMA 5 DEL C.G.S. (nota n. .9/WP/ct/segr. del 25.03.2002). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL TESSERATO DIDONE’ ORESTE E DELLA SOCIETA’ F.C. USMATE PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n. 2432.9/WP/ct/segr. del 18.04.2002).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 191 del 10.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL TESSERATO DIDONE’ ORESTE E DELLA SOCIETA’ F.C. USMATE PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 12 COMMA 5 DEL C.G.S. (nota n. .9/WP/ct/segr. del 25.03.2002). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL TESSERATO DIDONE’ ORESTE E DELLA SOCIETA’ F.C. USMATE PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n. 2432.9/WP/ct/segr. del 18.04.2002). La Commissione Disciplinare, · letto il contenuto dei due deferimenti in epigrafe indicati; · rilevato che sussistono indubbie ragioni di connessione oggettiva e soggettiva che impongono la riunione degli stessi; · sentito il rappresentante della Società deferita che si è riportata alle memorie difensive; · esaminati gli atti; osserva il Presidente del Comitato nazionale per l’Attività Interregionale ha deferito, con due separati provvedimenti del 25.03.2002 e del 18.04.2002, la Società Usmate e il tesserato Didonè Oreste con riferimento alla illegittima partecipazione di quest’ultimo alle gare indicate in epigrafe per la sua posizione irregolare in quanto già tesserato, nella stagione sportiva, in qualità di allenatore per altra Società; emerge documentalmente che il calciatore Didonè è stato tesserato il qualità di allenatore di base dal 12.09.2001 (stagione sportiva 2001/2002) per la Società Canzese appartenente al Comitato Regionale Lombardia e che, successivamente esonerato, ha indebitamente sottoscritto richiesta di tesseramento in qualità di calciatore per la Società Usmate, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, ed è stato da quest’ultima utilizzato nelle gare ufficiali di cui ai provvedimenti di deferimento; risulta effettivamente che il Didonè, nella medesima stagione sportiva, è stato tesserato prima quale allenatore e calciatore per la U.S. Canzese e, successivamente, quale calciatore per la Società Usmate, partecipando quindi, senza avere titolo, alle gare di cui ai deferimenti; le risultanze documentali suddette non sono state in alcun modo smentite nelle memorie in atti dalla Società deferita, che ha evidenziato soltanto la buona fede nell’impiego del calciatore nelle gare ufficiali, derivante dal fatto che il trasferimento del Didonè è ottenuto ad opera della Società Canzese, con consegna del modulo di trasferimento calciatori, nonché dal fatto che nessuna comunicazione è pervenuta alla Società Usmate dall’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Lombardia; l’ivocata buona fede può valere al solo fine della valutazione della congruità della sanzione che si individua, per la Società Usmate, nella penalizzazione di due punti in classifica; va accolto, pertanto, il deferimento ai sensi dell’articolo 1 e 12 comma 5 del C.G.S.; la sanzione da irrogare alla Società Usmate è quella della penalizzazione di due punti in classifica sulla base delle osservazioni sopra evidenziate, mentre quella da infliggere al calciatore Didonè Oreste è la squalifica per quattro giornate complessive, rilevando che l’omesso rispetto del termine di quindici giorni previsto per il deferimento ex articolo 25 comma 5 del C.G.S., impedisce l’applicazione della sanzione della perdita della gara, ma non già quella in concreto inflitta, P.Q.M. in accoglimento dei due deferimenti in epigrafe specificati infligge alla Società F.C. Usmate la penalizzazione di due punti in classifica da scontare nel presente Campionato; infligge al calciatore Didonè Oreste la squalifica per quattro giornate
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