COMITATO INTERREGIONALE – – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 208 del 31.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTRERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. ALTAMURA PER VIOLAZIONE ART. 53 DELLE N.O.I.F. E 1 DEL C.G.S. (nota n. 2161.9/WP/ct/segr. del 18 marzo 2002).
COMITATO INTERREGIONALE - - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 208 del 31.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTRERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. ALTAMURA PER VIOLAZIONE ART. 53 DELLE N.O.I.F. E 1 DEL C.G.S. (nota n. 2161.9/WP/ct/segr. del 18 marzo 2002).
La Commissione Disciplinare,
ascoltata all’odierno dibattimento la U.S. Altamura, nella persona del suo assistente legale, e rilevato:
1. che l’avvenuta esclusione per rinunzia dal Campionato – cui consegue l’automatico odierno procedimento – è stata dichiarata con provvedimento 06.03.2002 del G.S., non impugnato e, dunque passato ingiudicato;
2. che ogni eventuale questione e/o prospettazione afferente ipotesi di forza maggiore idonea a contrastare la legittimità del provvedimento di esclusione doveva dunque essere necessariamente proposta in sede di eventuale impugnazione di tale provvedimento, risultando, invece, del tutto preclusa in questa successiva sede;
3. che – anche a voler superare il concludente profilo che precede non è dubbio che le allegate, e in parte comprovate, difficoltà gestionale non possono assumere valenza scriminante del contestato comportamento e che, inoltre le dedotte giustificazioni in ordine alla mancata partecipazione alla gara del 02.03.2002 appaiono quantomeno intempestive, e prive, di adeguata forza probatoria: il certificato medico esibito, oltre a non provenire da un presidio Ospedaliero, risulta emesso soltanto in data 24.05.2002;
4. che – quanto alla graduazione della sanzione, possono, invece, trovare considerazione le comprovate difficoltà gestionali della Società che consentono di contenere la sanzione nei limiti del minimo edittale,
P.Q.M.
accertata la responsabilità per i fatti addebitati della deferita U.S. Altamura irroga alla medesima la sanzione pecuniaria di Euro 12.911,42
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