COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 213 del 07.06.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE BRAGANSE EMILIO E DELLA SOCIETA’ TODI F.C. PER VIOLAZIONE ART. 76 DELLE N.O.I.F. E 12 DEL C.G.S. (nota n. 2561.9/RS/ct/segr. del 13.05.2002).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 213 del 07.06.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE BRAGANSE EMILIO E DELLA SOCIETA’ TODI F.C. PER VIOLAZIONE ART. 76 DELLE N.O.I.F. E 12 DEL C.G.S. (nota n. 2561.9/RS/ct/segr. del 13.05.2002).
La Commissione Disciplinare,
esaminato il deferimento del Vice Presidente del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, verificata la regolarità della comunicazione dell’odierna riunione al calciatore Braganse oggi non comparso e ascoltata la Società Todi nella persona del suo assistente munito di regolare delega, ritenuto che:
· le giustificazioni di natura medica addotte dalla Società deferita in ordine alla mancata risposta del proprio calciatore alla convocazione della rappresentativa del Girone F non risultano tali da obiettivamente comprovarne la dedotta impossibilità,;
· il calciatore non ha peraltro dedotto alcun impedimento per infortunio o altra infermità, né prima del giorno fissato della convocazione né in questa sede processuale;
· sotto altro profilo devesi osservare come la insussistenza di una denuncia del proprio impedimento proveniente, direttamente, dal calciatore – unico soggetto legittimato a rendere tale personale dichiarazione relativa al proprio stato fisico – renda in radice inapplicabile alla specie la sanzione prevista dal combinato disposto dagli articoli 76 comma 3 delle N.O.I.F. e 12 del C.G.S.;
· in conclusione residuano a carico della Società e del calciatore, unicamente le responsabilità discendenti, ai sensi dell’articolo 76, comma 2 delle N.O.I.F. dalla mancata partecipazione – pur in difetto di legittimo impedimento – alle attività delle Rappresentative dei Comitati;
· sanzione adeguata alle condotte rispettivamente ascritte ai due soggetti deferiti risultano la squalifica per una giornata di gara per il calciatore e l’ammonizione con diffida per la Società,
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento infligge al calciatore Emilio Braganse la squalifica per una giornata di gara, ed alla Società F.C. Todi la sanzione della ammonizione con diffida.
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