COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 213 del 07.06.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE PACENZA ANDREA E DELLA SOCIETA’ S.S. CESI CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 76 DELLE N.O.I.F. E 12 DEL C.G.S. (nota n. 2562.9/RS/ct/segr. del 13.05.2002).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 213 del 07.06.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE PACENZA ANDREA E DELLA SOCIETA’ S.S. CESI CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 76 DELLE N.O.I.F. E 12 DEL C.G.S. (nota n. 2562.9/RS/ct/segr. del 13.05.2002). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti, dato atto che i deferiti, ritualmente avvisati, non sono comparsi, osserva: · il Vice Presidente del Comitato Interregionale ha deferito la S.S. Cesi Calcio ed il calciatore Pacenza Andrea perché quest’ultimo, ancorché regolarmente convocato con nota del 22.04.2002, non partecipava alla gara tra le Rappresentative dei Gironi E ed F in programma il 25.04.2002. Nel deferimento, ai fini dell’eventuale applicazione dell’articolo 12 comma 5 del C.G.S., si rilevava che il Pacenza era stato schierato in campo nella gara Umbertide/Cesi del 28.04.2002; · nella memoria 27.05.2002 a firma del Presidente della Società deferita si confessa che il Pacenza comunicò la sua indisponibilità a rispondere alla convocazione a causa di un infortunio. Nella dichiarazione dell’incaricato del Comitato Interregionale allegata alla memoria, si dà atto che il calciatore, personalmente comunicò il proprio impedimento a rispondere alla convocazione “in quanto infortunatosi durante l’allenamento”; · ricorrono pertanto tutti gli elementi oggettivi e soggettivi per la realizzazione della fattispecie prevista e punita dall’articolo 76 delle N.O.I.F., per cui il calciatore Pacenza doveva ritenersi inibito automaticamente a partecipare alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione; · ne consegue pertanto che la Società Cesi ha fatto partecipare alla gara Umbertide/Cesi del 28.04.2002 il calciatore Pacenza che non aveva titolo per prendervi parte in quanto automaticamente inibito ai sensi dell’articolo 76 comma 3 delle N.O.I.F.. Ai sensi del citato articolo 12, comma 5 lett. a) del C.G.S. deve pertanto essere inflitta alla S.S. Cesi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 più favorevole per la Umbertide di quello ottenuto sul campo. In considerazione della sostanziale non afflittività di tale sanzione (la Cesi ha perso la partita sul campo per 2-3), alla Società Cesi deve essere inflitta anche l’ammenda di Euro 500,00. Sanzione congrua per il calciatore Pacenza appare quella di due giornate di squalifica, P.Q.M. accoglie il deferimento ed infligge alla S.S. Cesi Calcio S.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara Umbertide/Cesi del 28.04.2002 con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 500,00; infligge altresì al calciatore Pacenza Andrea la squalifica per due giornate.
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