COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 213 del 07.06.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI TROIANO VINCENZO (allenatore U.S. Gladiator) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. GLADIATOR PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 3158/215pf/EF/MM del 22.04.2002).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 213 del 07.06.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI TROIANO VINCENZO (allenatore U.S. Gladiator) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. GLADIATOR PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 3158/215pf/EF/MM del 22.04.2002). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento in epigrafe; viste le conclusioni del rappresentante della Procura federale avv. Salvatore Sciacchitano – affermazione di responsabilità dei deferiti con squalifica di mesi quattro per Troiano ed ammenda di Euro 500,00 per la Società U.S. Gladiator -, nonché quelle dei difensori dei deferiti: a) che preliminarmente chiedeva dichiararsi la improcedibilità del giudizio per difetto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva, nonché l’escussione del teste Pisani Salvatore, e concludeva per l’assoluzione del deferito Troiano per avere agito in stato d’ira determinato dal pregresso comportamento del Mazzoletti; b) che richiedeva l’assoluzione della Società deferita per insussistenza della responsabilità oggettiva di cui all’articolo 2 del C.G.S., osserva · deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione difensiva di improcedibilità (rectius difetto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva) del presente giudizio, in quanto i fatti addebitati ai deferiti appaiono incontrovertibilmente commessi nel corso di attività comunque riferibile a quella sportiva, essendo avvenuti al termine dell’allenamento dei calciatori presso il campo sportivo S. Tammaro; · deve altresì essere rigettata la richiesta difensiva di escussione del teste Pisani, in quanto dagli atti (ed in particolare dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa Mazzoletti, dai testi Salzillo e Valentino nonché dalla stesso deferito Troiano) emerge inequivocabilmente che il predetto Troiano – allenatore del Gladiator – al termine di un allenamento presso il campo S. Tammaro, ebbe a colpire con alcuni violenti schiaffi sul viso e sul capo il giornalista Ivan Mazzoletti, cagionandogli lesioni personali documentati con le relazioni sanitarie acquisite in atti; · si rileva peraltro che non risulta dagli atti che il Troiano abbia colpito il Mazzoletti con pugni, così come indicato nel capo di incolpazione del deferimento; · si ritiene insussistente le invocate attenuanti della provocazione e dell’aver agito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui, non potendo ritenersi avere tale valenza la circostanza che il Mazzoletti in precedenti occasioni avesse, nel corso della propria attività di corrispondente sportivo, scritto articoli a contenuto critico nei confronti del Troiano, che ebbe a risentirsene ed a ritenersi offeso nella propria dignità, in quanto il tenore dei predetti articoli – prodotto in atti dalla difesa del Troiano – non appare travalicare i limiti del legittimo esercizio di cronaca e di critica; · considerato quanto sopra esposto, i deferiti appaiono responsabili degli addebiti loro rispettivamente contestati ai sensi degli articoli 1 e 2 del C.G.S.; · sanzione congrua, in relazione alle modalità di svolgimento dei fatti ed al titolo di responsabilità di cui al deferimento, appaiono la squalifica di tre mesi nei confronti del Troiano e dell’ammonizione nei confronti della Società U.S. Gladiator, P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, dichiara la responsabilità dei deferiti in ordine alle incolpazioni rispettivamente ascritte, ed applica nei confronti del Troiano la sanzione della squalifica per mesi tre e nei co nfronti della Società U.S. Gladiator la sanzione dell’ammonizione.
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