COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 47 del 03/10/2001 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 09/09/2001 – Reclamo GARA DEL 09/09/2001 TRINO CALCIO – MONCALIERI CALCIO S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 47 del 03/10/2001 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 09/09/2001 – Reclamo GARA DEL 09/09/2001 TRINO CALCIO - MONCALIERI CALCIO S.R.L. Il Giudice Sportivo, - rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell' art. 29 comma 5 e 9 del C.G.S. - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 33 del 1292001- rilevato che la società Trino Calcio non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe; P.Q.M. delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio : Trino - Moncalieri 2-2 3) di addebitare sul conto della società Trino Calcio la tassa di reclamo.
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