COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 150 del 13/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 13/01/2002 – Reclamo GARA DEL 13/01/2002 CASARANO S.P.A. – ALTAMURA S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 150 del 13/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 13/01/2002 – Reclamo GARA DEL 13/01/2002 CASARANO S.P.A. - ALTAMURA S.R.L. Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 119 del 1612002; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. Altamura con il quale si deduce l'irregolare posizione di undici calciatori tesserati dalla società Casarano e provenienti da Federazioni estere, invocandosi per l' effetto le sanzioni previste dal C.G.S.; - vista la nota in data 1132002 con la quale l' Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale comunica su richiesta di questo Giudice Sportivo che i calciatori stranieri che hanno preso parte alla gara di cui in epigrafe, sono regolarmente tesserati per la Società Casarano; - ritenuto pertanto che i citati calciatori hanno regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara sopraindicata; P.Q.M. delibera; 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio Casarano - Altamura 1-0 3) di addebitare sul conto della società Altamura la tassa di reclamo.
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