COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 190 del 09.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ALTAMURA S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CASARANO/ALTAMURA DEL 13.01.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 150 del 13.03.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 190 del 09.05.2002 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ALTAMURA S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CASARANO/ALTAMURA DEL 13.01.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 150 del 13.03.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · letto il ricorso proposto dalla U.S. Altamura avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con cui è stato rigettato il ricorso inerente alla gara Casarano/Altamura; · preso atto che nel ricorso la U.S. Altamura insiste nel lamentare la irregolarità del tesseramento di undici calciatori del Casarano indicati in distinta come provenienti da Federazione straniera; · rilevato che questa Commissione con provvedimento del 12 aprile 2002 ha chiesto all’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. informazioni circa il tesseramento di detti calciatori; · preso atto che l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. con nota del 24 aprile 2002 ha attestato la regolarità del tesseramento di tutti i calciatori del Casarano; · ritenuto che la attestazione del’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. appare idonea per escludere ogni irregolarità inerente alla partecipazione alla gara in questione, P.Q.M. respinge il ricorso proposto dalla U.S. Altamura S.r.l. e per l’effetto conferma il risultato della gara Casarano/Altamura del 14.01.2002 conseguito sul campo. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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