COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 135 del 13/02/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 20/01/2002 –Reclamo GARA DEL 20/01/2002 SANGIUSEPPESE – RUTIGLIANO

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 135 del 13/02/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 20/01/2002 –Reclamo GARA DEL 20/01/2002 SANGIUSEPPESE - RUTIGLIANO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 123 del 2312002; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. Rutigliano e con il quale si deduce l' irregolare svolgimento della gara a seguito dei gravi episodi di violenza verificatisi alla fine del primo tempo in danno di propri tesserati ed in particolare del calciatore La Penna Alessandro , episodi incidenti sulla integrità psico-fisica dei propri calciatori , invocandosi , in via principale la vittoria a tavolino per 0-2 ed in subordine la penalizzazione di punti in classifica a carico della F.C. Sangiuseppese; - rilevato che gli unici episodi descritti nei documenti ufficiali relativi alla gara di cui sopra risultano essere esclusivamente quelli analiticamente descritti nel provvedimento già adottato da questo Giudice Sportivo e di cui al C.U. n° 123 del 2312002, come tali già adeguatamente sanzionati; - considerato che nessuno di tali episodi può ritenersi influente sotto il profilo del regolare svolgimento della gara , talchè non può trovare applicazione la punizione di cui all' art. 12 comma 4 del C.G.S. ; - considerato altresì che lo specifico episodio relativo alle lesioni subite dal calciatore La Penna Alessandro : 1) non emerge dal referto arbitrale; 2) non è stato riferito all' arbitro nell' immediatezza del fatto; 3) non trova una fonte di prova nella certificazione medica prodotta. In quest' ultima infatti si evince esclusivamente che il tesserato ha riportato una piccola escoriazione alla mucosa del labbro inferiore e che il presunto trauma cranico risulta nella diagnosi riferito e non accertato; ritenuto altresì che non emergono elementi per poter attribuire l' evento lesivo ad una presunta aggressione; - ritenuto che le dedotte doglianze non appaiono documentate, nè documentabili e che per la medesima considerazione neppure possono ritenersi, come richiesto dalla società resistente espressione di violazione del principio di lealtà sportiva; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Sangiuseppese- Rutigliano 1-0 3) di addebitare sul conto corrente della U.S. Rutigliano la tassa di reclamo.
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