COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 160 del 28.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. RUTIGLIANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SANGIUSEPPESE-RUTIGLIANO DEL 20.01.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 135 del 13.02.2002 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 160 del 28.03.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. RUTIGLIANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SANGIUSEPPESE-RUTIGLIANO DEL 20.01.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 135 del 13.02.2002 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· visti gli atti;
· ascoltato il difensore del F.C. Sangiuseppese, Società controinteressata;
· considerato che con il proprio ricorso l’U.S. Rutigliano censura la decisione del Giudice Sportivo in quanto la stessa non avrebbe tenuto in alcun conto gli incidenti verificatisi al termine del primo tempo ed in particolare le lesioni ed il trauma riportati dal calciatore Alessandro Lapenna, costretto a rimanere negli spogliatoi a conclusione della prima frazione di gioco;
· ritenuto che, per quanto attiene gli episodi verificatisi, gli stessi sono già stati oggetto del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo pubblicato sul C.U. n. 123 del 23.01.2002;
· rilevato che, invece, per quanto riguarda l’episodio relativo alle assunte lesioni riportate dal calciatore Lapenna lo stesso non risulta riferito in alcuno degli atti ufficiali di gara né risulta rappresentato nell’immediatezza del fatto dalla Società oggi ricorrente;
· considerato peraltro che la U.S. Rutigliano nel preannunciare reclamo avverso la regolarità della gara, nulla ha comunicato in ordine all’episodio relativo al calciatore Lapenna;
· valutato peraltro che l’episodio non può essere preso in considerazione,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla Società U.S. Rutigliano e per l’effetto conferma il risultato della gara Sangiuseppese/Rutigliano conseguito sul campo.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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