COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 169 del 10/04/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 03/03/2002 – Reclamo GARA DEL 03/03/2002 LENTIGIONE CALCIO – CASTEL S.PIETRO TERME SRL

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 169 del 10/04/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 03/03/2002 – Reclamo GARA DEL 03/03/2002 LENTIGIONE CALCIO - CASTEL S.PIETRO TERME SRL Il Giudice sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 146 del 632002; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Castel San Pietro con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara per avere l'arbitro allontanato dal terreno di gioco , solo dopo alcuni minuti, un proprio calciatore che doveva essere espulso in virtù di doppia ammonizione, invocandosi per l'effetto la ripetizione della gara stessa; - rilevato che , dagli atti ufficiali di gara risulta effettivamente che l'arbitro , dopo aver al 35° del secondo tempo ammonito per la seconda volta il calciatore n. 7 della società reclamante, Sig. Melucci Luca, non lo aveva per errore espulso , allontanandolo dal campo solo dopo tre minuti a seguito di segnalazione da parte di un assistente arbitrale. - ritenuto che, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del C.G.S. ove nel corso della gara si verifichino fatti per loro natura non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di Giustizia Sportiva se ed in qual misura essi avevano avuto influenza sulla regolarità della gara ed emettere i provvedimenti conseguenziali (dalla declaratoria di regolarità della gara, alla perdita della gara stessa); - rilevato che nel caso in esame non può certamente affermarsi che l'errore riconosciuto dall'arbitro nel suo stesso referto abbia influito sul risultato della gara in quanto avvenuto per uno spazio temporale ridotto ed a pochi minuti dalla fine dell'incontro e quel che conta a vantaggio della società alla quale appartiene il calciatore che avrebbe dovuto essere espulso e che quindi ha potuto continuare l'incontro stesso con tutti i calciatori e non con solo dieci uomini; - rilevato che il principio sopraindicato è stato altresì affermato, in caso analogo dalla CAF (vedi decisione del 2121992 C.U. n. 25c; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio : Lentigione - Castel S.Pietro 3-2; 3) di addebitare sul conto della società Castel S. Pietro la tassa di reclamo.
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