COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 202 del 29/05/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 28/04/2002 – Reclamo GARA DEL 28/04/2002 CALCIO FORLI S.R.L. – TOLENTINO S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 202 del 29/05/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 28/04/2002 - Reclamo GARA DEL 28/04/2002 CALCIO FORLI S.R.L. - TOLENTINO S.R.L. Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 182 del 3042002; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio , dalla società Tolentino Calcio e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara per avere alla stessa partecipato il calciatore De Agostini Stefano (tesserato Calcio Forli'), il cui tesseramento era da considerarsi nullo in relazione a quanto previsto dall'art.117 delle N.O.I.F. , invocandosi a carico della s.r.l. Calcio Forli' la punizione sportiva della perdita della gara; - vista la nota in data 2452002 con la quale la Commissione Tesseramenti presso la F.I.G.C., a seguito di richiesta di questo Giudice Sportivo, ha dichiarato nullo il tesseramento del citato calciatore De Agostini Stefano; - rilevato che , così come previsto dall'art. 44 comma 6 del C.G.S. , " le decisioni della Commissione Tesseramenti sono immediatamente esecutive" ; - ritenuto, pertanto, che a tale condotta corrisponde la sanzione di cui all'art.12 comma 5 C.G.S. avendo la società srl. Calcio Forlì fatto partecipare alla gara il calciatore De Agostini Stefano che non ne aveva titolo; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di comminare alla srl Calcio Forlì la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; 3) di non addebitare la tassa di reclamo; 4) di trasmettere gli atti , per quanto di ulteriore competenza, al Presidente del Comitato Interregionale.
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