COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 202 del 29/05/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 24/03/2002 – Reclamo GARA DEL 24/03/2002 CALCIO FORLI S.R.L. – CHIOGGIA SOTTOMARINA
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 202 del 29/05/2002 – pubbl. su www.interregionale.com
Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 24/03/2002 - Reclamo
GARA DEL 24/03/2002 CALCIO FORLI S.R.L. - CHIOGGIA SOTTOMARINA
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 158 del 27 32002;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società Chioggia Sottomarina e con il quale si deduce l' irregolare svolgimento della gara per avere alla stessa partecipato il calciatore De Agostini Stefano ( tesserato Calcio Forli'), il cui tesseramento era da considerarsi nullo in relazione a quanto previsto dall'art.117 delle N.O.I.F. , invocandosi a carico della s.r.l. Calcio Forli' la punizione sportiva della perdita della gara;
- vista la nota in data 24 52002 con la quale la Commissione Tesseramenti presso la F.I.G.C., a seguito di richiesta di questo Giudice Sportivo, ha dichiarato nullo il tesseramento del citato calciatore De Agostini Stefano;
- rilevato che, così come previsto dall'art. 44 comma 6 del C.G.S., " le decisioni della Commissione Tesseramenti sono immediatamente esecutive" ;
- ritenuto, pertanto, che a tale condotta corrisponde la sanzione di cui all' art.12 comma 5 C.G.S. avendo la società Calcio Forlì fatto partecipare alla gara il calciatore De Agostini Stefano che non ne aveva titolo;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di comminare alla srl Calcio Forlì la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2;
3) di non addebitare la tassa di reclamo;
4) di trasmettere gli atti , per quanto di ulteriore competenza al Presidente del Comitato Interregionale.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 202 del 29/05/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 24/03/2002 – Reclamo GARA DEL 24/03/2002 CALCIO FORLI S.R.L. – CHIOGGIA SOTTOMARINA"