COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 217 del 14.06.2002 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO FORLI’ S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA FORLI’/CHIOGGIA DEL 24.03.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 202 del 29.05.2002 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 217 del 14.06.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO FORLI’ S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA FORLI’/CHIOGGIA DEL 24.03.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 202 del 29.05.2002 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· letti gli atti;
· preso atto che il reclamo proposto dal Forlì avverso la delibera in atti - con la quale il Giudice Sportivo ha annullato la gara Forlì-Chioggia del 24.03.2002 con il risultato di 3-1 per irregolare tesseramento del calciatore De Agostini Stefano - si fonda sulla mancata osservanza delle norme procedurali;
· rilevato che il reclamo al Giudice Sportivo risulta spedito dal Chioggia Sottomarina in data 10.05.2002, ben oltre il settimo giorno dalla data di svolgimento della gara (24.03.2002);
· considerato che in contrasto con quanto emerge dalla decisione del Giudice Sportivo, non risulta proposto alcun preannuncio di reclamo da parte del Chioggia Sottomarina;
· preso atto che il Chioggia Sottomarina non ha replicato alcunché alle osservazioni della reclamante;
· che - sulla scorta della documentazione in atti – il reclamo va accolto e conseguentemente va confermato il risultato della gara (Forlì-Chioggia Sottomarina 3-1) conseguito sul campo,
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, annulla la decisione del Giudice Sportivo (C.U.n. 202 del 29.5.2002)
e conseguentemente omologa il risultato della gara conseguito sul campo (Forlì-Chioggia Sottomarina 3-1). Nulla per la tassa non versata.
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