COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 28.09.2001– pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE FERRI CLAUDIO (tesserato F.C. Potenza S.p.A.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 38 del 19.09.2001 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 42 del 28.09.2001– pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE FERRI CLAUDIO (tesserato F.C. Potenza S.p.A.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 38 del 19.09.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso ed esaminati gli atti,
ritenuto
· che la dedotta difformità tra la motivazione del provvedimento impugnato ed il contenuto del referto arbitrale risulta invero irrilevante;
· sia la testata cui fa riferimento – per evidente errore materiale – il Giudice Sportivo, che la gomitata accertata dal direttore di gara e non contestata dal reclamante integrano almeno in astratto atti di violenza di analoga capacità lesiva;
· condivisibile risulta, invece, la doglianza in ordine alla non gravità dello specifico atto di cui è ora esame;
· dagli atti ufficiali non emerge infatti alcun elemento – reiterazione della condotta, ovvero violenza del colpo, ovvero ancora produzione di una qualche lesione – idoneo a far ritenere che il comportamento del calciatore possa essere ritenuto obiettivamente grave;
· che sanzione adeguata ad un atto di violenza di lieve entità appare essere la squalifica per due giornate,
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Ferri Claudio a due giornate di squalifica, disponendo per l’effetto, la restituzione della tassa di reclamo versata.
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