COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 49 del 05.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ALTAMURA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE DEL CALCIATORE BRUNO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 38 del 19.09.2001 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 49 del 05.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ALTAMURA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE DEL CALCIATORE BRUNO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 38 del 19.09.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· visto il ricorso della Società U.S. Altamura Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo di squalifica per quattro giornate del calciatore Bruno Antonio, di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 19.9.2001;
· rilevato che le motivazioni poste a fondamento della richiesta di revoca della sanzione, riguardanti sostanzialmente una errata valutazione del comportamento del Bruno da parte del direttore di gara, non trovano riscontro nei documenti ufficiali;
· ritenuto, invece, che dal rapporto arbitrale emerge con chiarezza che il comportamento del calciatore si è realizzato attraverso un tentativo di aggressione ed espressioni di minaccia e di offese, di cui non vi è smentita negli atti;
· considerato che la sanzione irrogata è da ritenersi congrua in relazione alla gravità dei fatti,
P.Q.M.
rigetta il reclamo e conferma la sanzione irrogata a Bruno Antonio; dispone l’addebito della tassa di reclamo.
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