COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 63 del 26.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ALBALONGA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PASCUCCI CARLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 57 del 17.10.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 63 del 26.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ALBALONGA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PASCUCCI CARLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 57 del 17.10.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: · il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare effettive il calciatore Pascucci Carlo perché a fine gara, rivolgeva all’arbitro espressioni offensive; · la Pol. Albalonga ha proposto reclamo sostenendo che il fatto sarebbe stato causato dall’eccessivo nervosismo dovuto al clima della gara e che, comunque non sarebbe di eccessiva gravità. Chiede quindi la riduzione della sanzione; · dal rapporto arbitrale emerge che il Pascucci a fine gara ha profferito nei confronti dell’arbitro una frase gravemente ingiuriosa. La reclamante non contesta l’accusa e, comunque, il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata ai sensi dell’articolo 31 lett. a1). La sanzione irrogata appare quindi congrua ed il reclamo deve essere respinto, P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it