COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 63 del 26.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MICHELI ERNESTO (tesserato A.C. Boca Ba.Sca Galliera) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 57 del 17.10.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 63 del 26.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MICHELI ERNESTO (tesserato A.C. Boca Ba.Sca Galliera) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 57 del 17.10.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letti gli atti esaminato il ricorso e ritenuto che: · la mera negazione dei fatti addebitati non supportata da alcuna censura in ordine ad una eventuale contraddittorietà e/o illogicità degli atti ufficiali recanti la versione contestata, non è idonea a vincere la fede privilegiata che assiste i richiamati atti ai sensi dell’articolo 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva; · il ricorso proposto dal calciatore Micheli, limitandosi a tale mera negazione, risulta dunque del tutto infondato; · la misura della sanzione irrogata – oltre che non investita da specifici motivi di gravame – risulta peraltro assolutamente congrua al fatto – sputo in volto di un avversario – come sopra definitivamente accertato, P.Q.M. rigetta il reclamo proposto, disponendo per l’effetto l’incameramento della tassa versata.
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