COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 69 del 09.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 1.200.000 (E. 620) E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI ANTONAZZO ANGELO E GALLO MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 67 del 07.11.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 69 del 09.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 1.200.000 (E. 620) E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI ANTONAZZO ANGELO E GALLO MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 67 del 07.11.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il ricorso d’urgenza proposto dall’A.S. Calcio ARS ET Labor Grottaglie, esaminati gli atti ed udito il Presidente del Grottaglie avv. Carlo Fiorino e rilevato · nel corso della propria esposizione difensiva il Presidente del Grottaglie ha confermato di essere la persona non presente in distinta e identificata dal direttore di gara introdottasi nello spogliatoio arbitrale ed il cui comportamento risulta refertato con conseguente irrogazione della sanzione a carico della Società, da parte del Giudice Sportivo; · tale ammissione di responsabilità integra una fattispecie di responsabilità diretta della predetta per fatto del Presidente diversa da quella delibata dal Giudice Sportivo, ed impone, per un verso, l’annullamento della sanzione irrogata alla Società a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta di persona non identificata e, per altro verso la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza; · la doglianza relativa alla eccessività della sanzione economica può essere, dunque, parzialmente accolta, residuando a carico della reclamante unicamente l’addebito conseguente al lancio di un accendino in campo; · parzialmente fondate si appalesano anche le censure relative alla eccessività della sanzione di due gare inflitta ai calciatori Antonazzo e Gallo, dovendosi ritenere, anche in considerazione del contesto in cui sono state pronunciate che le espressioni ad essi attribuite costituiscano comportamento irriguardoso ma non offensivo, P.Q.M. in accoglimento parziale del reclamo proposto riduce a lire 300.000 (E 154.94) la sanzione inflitta alla Società reclamante ed a una gara di squalifica la sanzione irrogata ai calciatori Gallo ed Antonazzo. Nulla per la tassa non versata. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
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