COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 69 del 09.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ANGRI 1927 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER QUATTRO GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 61 del 24.10.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 69 del 09.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ANGRI 1927 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER QUATTRO GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 61 del 24.10.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo esaminati gli atti, sentito il difensore del reclamante che ha concluso come da referto verbale, osserva: · il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro gare il campo di giuoco dell’U.S. Angri perché a fine gara una persona indebitamente presente nella zona antistante gli spogliatoi offendeva l’arbitro e lo colpiva al volto con un pugno che causava al direttore di gara lesioni giudicate guaribili in giorni sei s.c.; · l’U.S. Angri ha proposto reclamo sostenendo che, ai sensi dell’articolo 11 del Codice di Giustizia Sportiva la sanzione della squalifica del campo non sarebbe irrogabile in assenza di una precedente sanzione di diffida; in via subordinata ha chiesto l’applicazione dell’articolo 11 comma 6 in ragione della pretesa effettiva collaborazione della reclamante nella individuazione del responsabile dei fatti; ha chiesto comunque la riduzione della squalifica; · all’udienza odierna il difensore della reclamante ha rinunciato all’eccezione preliminare di inapplicabilità della sanzione, insistendo solo per la riduzione della squalifica; · i fatti così come ricostruiti dal Giudice Sportivo sono indubitabili. Altrettanto indubitabile è la oggettiva gravità dei medesimi. L’articolo 11 non è applicabile in quanto tali fatti non rientrano nella fattispecie descritta dal comma 1. Risulta comunque dagli atti di causa che l’aggressione è il frutto di un atto isolato di un singolo individuo. I dirigenti della Società reclamante sono intervenuti immediatamente per bloccare l’aggressore. Le Forze dell’Ordine erano presenti in numero sufficienti. Tali dati soggettivi attenuano la suddetta descritta gravità dei fatti cosicchè sanzione congrua appare essere quella di tre giornate di squalifica ed in tal senso va parzialmente accolto il reclamo, P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce a tre le giornate di squalifica del campo di giuoco. Nulla per la tassa non versata.
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