COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 16.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAVONA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SALA MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 67 del 07.11.2001 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 77 del 16.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAVONA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SALA MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 67 del 07.11.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso, esaminati gli atti, udito a chiarimento il direttore di gara, e rilevato che:
· in sede di precisazione del proprio referto, il direttore di gara ha chiarito come il calciatore Sala sia venuto volontariamente a contato con l’avversario al fine di sottrargli il pallone, escludendo però che lo stesso Sala abbia avuto intenzione di colpire al volto, si ché tale ultima parte dell’azione deve ritenersi non intenzionale;
· così meglio accertata la condotta del calciatore, pur non potendosene escludere in radice la natura violenta – attesa la volontarietà del relativo contatto – devesi tener conto, ai fini della graduazione della sanzione, sia della circostanza che il Sala mirava al recupero del pallone, sia della non intenzionalità del colpo al volto che è conseguito al contatto;
· che sotto questo profilo la proposta impugnazione è dunque palesemente fondata, risultando la squalifica di due giornate di gara sanzione più adeguata al comportamento del calciatore,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Savona Calcio S.r.l. riduce a due giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Sala Massimo. Nulla per la tassa non versata.
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