COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 16.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE EFFETTIVE CON DECORRENZA IMMEDIATA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 67 del 07.11.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 16.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE EFFETTIVE CON DECORRENZA IMMEDIATA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 67 del 07.11.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, osserva quanto segue: · il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 67 del 7.11.2001, squalificava il campo di giuoco per due gare effettive nei confronti della S.r.l. Vigor Lamezia, perché sostenitori della citata Società, poco prima dell’inizio della gara Rossanese-Vigor Lamezia del 4.11.2001, in campo avverso, lanciavano numerosi sassi all’indirizzo dell’opposta tifoseria e, successivamente, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, due dei quali riportavano lesioni; · la Società Vigor Lamezia proponeva reclamo chiedendo la riduzione della squalifica ad una sola gara, eventualmente con l’aggiunta di una sanzione pecuniaria, evidenziando che i fatti si erano verificati in un contesto altamente provocatorio determinato dall’invito, reso pubblico attraverso volantini e notizie di stampa, effettuato dai tifosi rossanesi agli ultrà della stessa città di “tirar fuori gli attributi” in occasione dell’incontro con il Vigor Lamezia e che il commissario di campo aveva rappresentato in modo impreciso gli eventi, ai quali, secondo quanto indicato in reclamo, non aveva potuto assistere. La Società reclamante rappresentava, altresì, che di aver tenuto un comportamento esemplare nelle precedenti gare del Campionato; · nella seduta odierna l’avv. Leopoldo Marchese, in rappresentanza della Società, reiterava le motivazioni e le richieste contenute nel reclamo; · il reclamo deve essere rigettato in quanto i fatti addebitati alla Società Vigor Lamezia e posti a fondamento della decisione del Giudice Sportivo trovano ampia conferma nella relazione del commissario di campo e nel referto arbitrale. Dagli stessi emerge, con chiarezza, che i tifosi della Società Vigor Lamezia, prima della gara, in campo avverso, effettuavano lancio di oggetti – pietre, che determinavano il ferimento di due rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Le considerazioni contenute nel reclamo non incidono in alcun modo sulla sussistenza dei fatti, né sminuiscono la responsabilità della Società reclamante, in quanto, in tal senso, a nulla rileva che il lancio dei sassi possa aver visto coinvolta anche la tifoseria della Società ospitante. L’episodio è, comunque, grave e congrua appare la sanzione irrogata, P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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