COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 16.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE ANDREATINI MASSIMO (tesserato A.S. Nuova Jesi Calcio) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 67 del 07.11.2001 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 77 del 16.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE ANDREATINI MASSIMO (tesserato A.S. Nuova Jesi Calcio) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 67 del 07.11.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
osserva:
il Giudice Sportivo con decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 67 del 07.11.2001, infliggeva al calciatore Andreatini Massimo della Nuova A.S. Jesi Calcio la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per aver rivolto all’arbitro espressioni gravemente offensive, indirizzate anche al suo Assistente”.
Avverso tale decisione proponeva ritualmente reclamo il calciatore Andreatini sostenendo che, dopo aver subito un fallo di giuoco, si era effettivamente rivolto al direttore di gara con una frase, a suo dire, solo irriguardosa ma non volgare, diretta peraltro all’Assistente Arbitrale e non all’Arbitro stesso: Escludeva, pertanto, ogni intento offensivo.
Il reclamo è infondato e va, di conseguenza, respinto.
E’ noto, infatti, che, in base all’articolo 31 A/1 del Codice di Giustizia Sportiva, il rapporto degli Ufficiali di gara è dotato di fede probatoria privilegiata e, in assenza, di concreti ed inconfutabili elementi di prova contraria, che qui non si ravvisano, non può essere disattesa. E nel rapporto arbitrale è chiaramente riportato che “al 35° del 2° Tempo, Andreatini Massimo, N° 6 della Nuova Jesi, era stato espulso perche a giuoco fermo rivolgeva (all’Arbitro) una frase gravemente offensiva (diretta anche all’Assistente Arbitrale n° 2)”,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dal calciatore Andreatini Massimo e dispone l’addebito della relativa tassa nel conto della Nuova A.S. Jesi Calcio, come da specifica richiesta inoltrata da detta Società in data 09.11.2001.
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