COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 16.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE WILLIANS BARTOLOMEU DOS SANTOS (tesserato U.S. Battipagliese) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 67 del 07.11.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 16.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE WILLIANS BARTOLOMEU DOS SANTOS (tesserato U.S. Battipagliese) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 67 del 07.11.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letto il ricorso proposto da Willians Bartolomeu Dos Santos, calciatore della U.S. Battipagliese avverso la squalifica per due giornate di gara comminata dal Giudice Sportivo, come da Comunicato Ufficiale n. 67 del 7.11.2001; · sentito il calciatore che si è riportato sostanzialmente ai motivi del ricorso; · rilevato che la tesi del ricorrente – secondo cui non avrebbe mai colpito con uno schiaffo un calciatore del Pro Favara nell’incontro di calcio del 4.11.2001 – non ha trovato alcun riscontro in atti; · che tale tesi, peraltro, contrasta con quanto risulta dal rapporto dell’assistente arbitrale nel quale si attesta senza alcun dubbio che lo schiaffo fu dato dal ricorrente al 20° del secondo tempo “a gioco fermo, durante una sostituzione, all’interno dell’area di rigore avversaria”; · che neppure ha trovato conferma, ai fini di una riduzione della sanzione, la tesi secondo cui il ricorrente sarebbe stato oggetto di reiterate provocazioni da parte dei calciatori avversari con riferimento al “colore della pelle”; · che il rapporto dell’arbitro e dell’assistente ha natura di fede privilegiata ex articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva; · che la sanzione appare adeguata alla gravità delle condotte del calciatore tenuto conto della volontarietà della stessa posta in essere a gioco fermo, P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa sul conto della Società Battipagliese come richiesto dalla medesima.
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