COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 81 del 23.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. FUCECCHIO 1903 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PACISCOPI LEONARDO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 81 del 23.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. FUCECCHIO 1903 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PACISCOPI LEONARDO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 71 del 14.11.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letto il reclamo in epigrafe; · rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono in contrasto con quanto indicato nel rapporto arbitrale, ove si evince che il Paciscopi, a gioco fermo, colpiva sul volto con un forte schiaffo un avversario, facendolo cadere per terra e rendendo necessario l’intervento dei sanitari; · atteso che la versione difensiva – secondo cui il Paciscopi avrebbe agito in reazione ad un comportamento scorretto di un avversario nei confronti di un proprio compagno di squadra – non trova riscontro nel rapporto arbitrale, e che pertanto, ai sensi dell’articolo 31 comma a1) del Codice di Giustizia Sportiva che conferisce agli atti degli Ufficiali di gara fede probatoria privilegiata, deve ritenersi che i fatti si siano svolti così come descritti nel summenzionato rapporto arbitrale; · considerato che, in ragione delle modalità di svolgimento dei fatti, la sanzione della squalifica per tre giornate irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità, e che pertanto il reclamo deve essere respinto, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla società reclamante.
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