COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 87 del 30.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA EFFETTIVA CON OBBLIGO DI DISPUTARE LA STESSA A PORTE CHIUSE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 78 del 21.11.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 87 del 30.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA EFFETTIVA CON OBBLIGO DI DISPUTARE LA STESSA A PORTE CHIUSE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 78 del 21.11.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, assente la reclamante pur ritualmente convocata, osserva la Casertana F.C. ha proposto reclamo avverso la squalifica del campo di gioco per una giornata da giocare a porte chiuse inflitta dal Giudice Sportivo con Comunicato Ufficiale n. 78 del 21.11.2001 in quanto i “propri sostenitori in campo neutro, prima dell’inizio della gara, aggredivano l’opposta tifoseria, così determinando una rissa che poteva essere sedata solo grazie al successivo intervento della Forza Pubblica”, e all’iniziale intervento del commissario di campo presente, nonchè “per indebita presenza all’interno del recinto di gioco di persone non identificate che rivolgevano ad un commissario di campo espressioni irriguardose. Sanzione così determinata in considerazione del pericolo determinatosi per l’incolumità pubblica, nonché della circostanza che trattasi di fatti commessi in corso di squalifica del campo”. La Società reclamante, sostanzialmente non smentisce l’addebito, né ha offerto una ricostruzione che, peraltro non provata non smentisce la responsabilità della stessa. Al contrario, lo svolgimento dei fatti e la loro imputabilità ai tifosi della Casertana risultano incontrovertibilmente provati dai documenti ufficiali di gara, che costituiscono ai sensi dell’articolo 31 lett. a1), fonte di prova privilegiata. La sanzione irrogata risulta congrua rispetto all’addebito, P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa non versata.
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