COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 87 del 30.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE VICEDOMINI DARIO (tesserato Civitanovese Calcio S.r.l.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 78 del 21.11.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 87 del 30.11.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE VICEDOMINI DARIO (tesserato Civitanovese Calcio S.r.l.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 78 del 21.11.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti; · esaminato il reclamo presentato dal tesserato Dario Vicedomini con il quale contesta il comportamento falloso a lui contestato sia il fatto che lo stesso sia stato tenuto a gioco fermo; · ascoltato di persona lo stesso calciatore che, nel ribadire i contenuti del reclamo, ha offerto la prova televisiva di quanto affermato; · ritenuto di poter utilizzare detta prova a norma di quanto previsto dell’articolo 31, lettera a4) del Codice di Giustizia Sportiva; · valutato che dalla visione del filmato della partita è emerso che il calciatore Dario Vicedomini si è limitato a tenere comportamento antiregolamentare nel ricadere a terra dopo aver subito fallo in azione di gioco; · considerato che, dunque, il provvedimento del Giudice Sportivo è viziato sotto più aspetti perché il comportamento antiregolamentare non può essere interpretato né in reazione, né a gioco fermo così come il fatto che il calciatore avversario sia stato colpito alla testa deve intendersi come fatto assolutamente casuale pur nella sussistenza del proprio comportamento falloso, P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce la squalifica del calciatore Dario Vicedomini da tre gare effettive a una gara effettiva; dispone la restituzione della tassa versata.
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