COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 94 del 07.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SINISCALCO MATTEO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 84 del 28.11.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 94 del 07.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SINISCALCO MATTEO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 84 del 28.11.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, con provvedimento riportato nel C.U. n. 84 del 28.11.2001, il Giudice Sportivo squalificava per tre gare effettive il calciatore della Casertana F.C. S.r.l. Siniscalco Matteo “perché, a fine gara, al rientro negli spogliatoi, colpiva con un violento schiaffo al volto un calciatore avversario che cadeva a terra in conseguenza di ciò”. Avverso tale decisione, proponeva reclamo, nell’interesse del calciatore squalificato, la Casertana F.C. S.r.l., ammettendo, però, “che il calciatore Siniscalco ha sbagliato a reagire in modo non consono ad un atleta”, e concludendo che la Commissione, ritenuta valida la tesi difensiva della provocazione subita dal siniscalco ad opera del calciatore avversario Di Curzio, indebitamente presente nel campo, riduca congruamente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, considerato che dal rapporto del Direttore di gara risulta in modo chiaro che il fatto accaduto è esattamente lo stesso riportato nella motivazione sanzionatoria del Giudice Sportivo e considerato, altresì, che gli atti degli Ufficiali di gara rivestono la caratteristica di prova privilegiata e non ci si trova in presenza di prove contrarie sicure addotte dalla ricorrente, P.Q.M. respinge il reclamo proposto nell’interesse del calciatore Siniscalco Matteo ed ordina l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it