COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 100 del 14.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. MONTURANESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DE FEIS GUGLIELMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 84 del 28.11.2001 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 100 del 14.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. MONTURANESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DE FEIS GUGLIELMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 84 del 28.11.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti;
rilevato che la S.S. Monturanese ritualmente convocata, non si è presentata, osserva:
· il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore De Feis Guglielmo perché in reazione ed a gioco fermo, colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario;
· propone reclamo la S.S. Monturanese chiedendo la riduzione della sanzione irrogata e sostenendo che il De Feis non avrebbe sferrato alcun pugno, ma si sarebbe limitato ad allungare una mano verso un calciatore avversario al solo fine di difendersi da una aggressione nei suoi confronti;
· nel rapporto arbitrale viene addebitata al De Feis una precisa condotta violenta e reattiva, consistita nello sferrare un pugno al volto del calciatore avversario che lo aveva a sua volta colpito con una manata. Nel supplemento di rapporto redatto dall’arbitro, questi precisa che la condotta del De Feis è avvenuta a gioco fermo. L’articolo 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva conferisce a tali atti fede privilegiata ed in ogni caso, la reclamante non ha fornito alcun elemento di sostegno probatorio alla sua tesi difensiva. La sanzione irrogata, pertanto,
appare congrua in relazione alla gravità del fatto e va confermata,
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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