COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 100 del 14.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 6.000.000 (Euro 3098,75) E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 88 del 05.12.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 100 del 14.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 6.000.000 (Euro 3098,75) E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 88 del 05.12.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso, visti gli atti e ritenuto che: · la Società reclamante non contesta, nella sostanza la materialità dei fatti individuati e sanzionati dal Giudice Sportivo. L’unica contraria deduzione sul punto risulta, infatti, del tutto irrilevante in quanto concerne la negazione del tentativo di aggressione all’arbitro da parte del Presidente, refertato dal direttore di gara e dal commissario, ma non considerato dal provvedimento impugnato ai fini della graduazione della sanzione; · non condivisibili risultano poi le argomentazioni della reclamante volte a sminuire sia la portata e la gravità delle intemperanze dei tifosi sia e, soprattutto, la congruità della irrogata sanzione. Sotto questo profilo devesi osservare, per un verso, come l’aggressione subita dall’arbitro, dal suo assistente e dai due commissari di campo risulti concordemente riportata nei relativi referti, e, per altro verso, come la comprovata aggressione corale, condotta da più tifosi e sostanziatasi nel lancio di vari oggetti che hanno colpito sia l’arbitro che un commissario, procurandogli escoriazioni, costituisca condotta in relazione alla quale la irrogata sanzione dell’ammenda di lire 6.000.000 e diffida, risulta affatto congrua, P.Q.M. rigetta il reclamo proposto disponendo il conseguente addebito della tassa non versata.
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