COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 16 del 31/10/2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 29/09/2001 MANFREDONIA CALCIO S.R.L. – PRO ITALIA GALATINA

COMITATO INTERREGIONALE - CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 16 del 31/10/2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 29/09/2001 MANFREDONIA CALCIO S.R.L. - PRO ITALIA GALATINA Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.8 del 3.10.2001; - rilevato che la Società P.I. Galatina non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe, e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso ai sensi dell'art. 29, 5° e 9° comma del nuovo C.G.S.; - esaminato il rapporto di gara e considerato che dallo stesso emerge che la Società Manfredonia Calcio s.r.l. ha utilizzato cinque giocatori nati nell'anno 1981 o nell'anno 1982 in quanto, ai quattro schierati all'inizio della gara (Fortunato,nato nel 1981; Mondelli, nato nel 1982; D'Angelo, nato nel 1981; Piccoli, nato nel 1982) si è aggiunto il calciatore Di Candia, nato nel 1982, e schierato in sostituzione di Piccoli; - considerato che tale comportamento viola la disposizione che consente l'impiego di solo quattro calciatori nati nell'anno 1981 o nell'anno 1982 (C.U. n. 1 del 10.07.2001) e comporta l'infrazione cui l'art. 12 C.G.S. ricollega la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 o con il punteggio più favorevole eventualmente conseguito sul terreno di giuoco a favore della squadra avversaria; - considerato che la gara in esame si è conclusa con il punteggio di 2-0 in favore della Società Manfredonia; - ritenuto che trattasi di questione rilevabile d'ufficio e che la tassa di reclamo deve essere addebitata sul conto della Società P.I. Galatina, ai sensi dell'art. 29, 8° comma del C.G.S.; P.Q.M. delibera di: 1) dichiarare inammissibile il reclamo; 2) comminare alla Società Manfredonia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; 3) addebitare sul conto della Società P.I. Galatina la tassa di reclamo.
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