COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 26 del 28/11/2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 10/11/2001 VALLE D AOSTA CALCIO SRL – IVREA
COMITATO INTERREGIONALE - CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 26 del 28/11/2001 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 10/11/2001 VALLE D AOSTA CALCIO SRL - IVREA
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. 21 del 14112001;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. Ivrea e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Di Dio Nunzio (tesserato Valle d'Aosta) in quanto squalificato;
- rilevato che come si evince dal C.U. n° 67 del Campionato Nazionale Dilettanti, effettivamente, al predetto calciatore veniva comminata la squalifica per una giornata di gara a seguito di espulsione
"per comportamento gravemente scorretto nei confronti di un avversario", sanzione relativa alla gara Valle d'Aosta - Savona del 4112001;
- ritenuto che ai sensi dell'art. 41 del C.G.S., il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalle Leghe di competenza, per la squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, e non può altresì partecipare in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, essendo consentito l'impiego del calciatore stesso soltanto nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi;
- considerato che la gara Valle d' Aosta - Ivrea del Campionato Nazionale Juniores e Borgosesia - Valle d'Aosta del Campionato Nazionale Dilettanti sono state disputate entrambe sabato 10112001;
- ritenuto pertanto che il calciatore Di Dio Nunzio, in quanto squalificato, non aveva titolo per partecipare alla gara di cui in epigrafe e che a tale condotta corrisponde, a carico della società di appartenenza, la sanzione prevista dall'art. 12 comma 5 let. a) del C.G.S.
P.Q.M.
- delibera:
1) di accogliere il reclamo e per l'effetto di comminare alla società Valle d' Aosta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2;
2) di non addebitare la tassa di reclamo.