COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 08/12/2001 ALTAMURA S.R.L. – CASARANO S.P.A.
COMITATO INTERREGIONALE - CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2001 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 08/12/2001 ALTAMURA S.R.L. - CASARANO S.P.A.
Il Giudice Sportivo,
- rilevato che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'arbitro al 17° del primo tempo, in quanto la società Altamura, che aveva schierato solo sette calciatori, a seguito dell'infortunio di uno di essi rimaneva in campo con soli sei atleti;
- rilevato altresì, che a detta società deve essere ascritta la mancata conclusione dell'incontro e che alla stessa deve essere irrogata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 corrispondente a quello acquisito sul campo al momento della sospensione;
- visto l'art.12 C.G.S.
P.Q.M.
- delibera di comminare alla società Altamura la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2.