COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 08/12/2001 ALTAMURA S.R.L. – CASARANO S.P.A.

COMITATO INTERREGIONALE - CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 08/12/2001 ALTAMURA S.R.L. - CASARANO S.P.A. Il Giudice Sportivo, - rilevato che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'arbitro al 17° del primo tempo, in quanto la società Altamura, che aveva schierato solo sette calciatori, a seguito dell'infortunio di uno di essi rimaneva in campo con soli sei atleti; - rilevato altresì, che a detta società deve essere ascritta la mancata conclusione dell'incontro e che alla stessa deve essere irrogata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 corrispondente a quello acquisito sul campo al momento della sospensione; - visto l'art.12 C.G.S. P.Q.M. - delibera di comminare alla società Altamura la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2.
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