COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 51 del 20/02/2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 02/02/2002 SANREMESE CALCIO S.R.L. – MONCALIERI CALCIO S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE - CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 51 del 20/02/2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 02/02/2002 SANREMESE CALCIO S.R.L. - MONCALIERI CALCIO S.R.L. Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. 45 del 622002; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. Sanremese e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara per aver la società Moncalieri utilizzato, nel corso della stessa il calciatore Agnese Marco, squalificato per un gara effettiva come da C.U. n. 41 del 3012002, invocando a carico della società Monacalieri la punizione sportiva della perdita della gara; - esaminati i documenti ufficiali della gara, dai quali si evince che alla stessa ha preso parte il calciatore Agnese Marco (tesserato Moncalieri) il quale non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una gara per recidività in ammonizione IV infrazione, come da C.U. 41 del 3012002; - ritenuto che tale condotta corrisponde, a carico della società, la sanzione di cui all'art. 12 comma 5 let. a) del C.G.S; P.Q.M. Delibera 1) di accogliere il reclamo 2) di infliggere alla società Moncalieri la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 3) di restituire la tassa di reclamo
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