COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 57 del 06/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 02/03/2002 PRO ITALIA GALATINA – ALTAMURA S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE - CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 57 del 06/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 02/03/2002 PRO ITALIA GALATINA - ALTAMURA S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata in quanto la società Altamura si è presentata sul terreno di gioco con un numero di calciatori inferiore a quello regolamentare;
- considerato che tale numero non è stato intergrato entro il tempo regolamentare di attesa e che, pertanto, detta società è da considerarsi rinunciataria alla disputa della gara;
- rilevato che la società Altamura è stata già sanzionata con i Comunicati Ufficiali n° 26 del 28112001, n° 45 del 06 22002 e n° 51 del 20 22002 per mancata presentazione sul terreno di gioco e che, pertanto, la presente costituisce quarta rinunzia;
SEGUE GARA DEL 02/03/2002 PRO ITALIA GALATINA - ALTAMURA S.R.L.
- che, ai sensi dell'art. 53 N.O.I.F., comma 5 , la società Altamura deve essere esclusa dal campionato con le ulteriori sanzioni sportive previste dal comma 4 dello stesso articolo per le società escluse durante il girone di ritorno;
- che la sanzione pecuniaria prevista dal comma 9 dello stesso art. 53 è da ritenere riservata alla Commissione disciplinare, ai sensi del capo M del comunicato n.1 del 10.7.2001, di modo che di questo provvedimento dovrà essere data comunicazione al Presidente del Comitato Interregionale per quanto di competenza;
P.Q.M.
Il Giudice sportivo:
1) commina alla Soc. ALTAMURA la sanzione dell'esclusione dal Campionato Nazionale Juniores;
2) dispone che tutte le gare ancora da disputare fino alla fine del campionato della Soc. ALTAMURA siano considerate perdute dalla stessa con il punteggio di 0-2 in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara prevista in calendario;
dispone che venga data comunicazione del precedente provvedimento al Presidente del Comitato Interregionale per quanto di competenza.