COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 5 del 15.07.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARDI PIERVITO (Presidente F.C. Potenza S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 E 4 COMMA 1 DEL C.G.S. ALL’EPOCA VIGENTE IN RELAZIONE ALL’ART. 43 DELLE N.O.I.F. E 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., SOMMA MARIO E DE PAOLIS GIUSEPPE PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 43 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETA’ F.C. POTENZA S.P.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (note n. 11844/507pf/EF/MM del 21.12.2001 e n. 3422/507pf/EF/MM del 22.03.2002).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 5 del 15.07.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARDI PIERVITO (Presidente F.C. Potenza S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 E 4 COMMA 1 DEL C.G.S. ALL’EPOCA VIGENTE IN RELAZIONE ALL’ART. 43 DELLE N.O.I.F. E 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., SOMMA MARIO E DE PAOLIS GIUSEPPE PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 43 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETA’ F.C. POTENZA S.P.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (note n. 11844/507pf/EF/MM del 21.12.2001 e n. 3422/507pf/EF/MM del 22.03.2002). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del deferimento in epigrafe, riuniti all’udienza del 4.7.2002; preso atto delle conclusioni del Procuratore Federale in persona dell’avv. Salvatore Sciacchitano con cui si richiedeva il non luogo a provvedere per il Somma e l’affermazione della responsabilità di tutti gli altri deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Per l’avv. Bardi Piervito l’inibizione per anni uno; Per De Paolis Giuseppe la squalifica per mesi tre; Per la Società F.C. Potenza l’ammenda di Euro cinquecento; viste le conclusioni difensive dei deferiti con cui, nel riportarsi alle memorie difensive depositate in atti, si richiedeva il proscioglimento dai rispettivi addebiti; preso atto delle dichiarazioni rese all’odierna udienza dai deferiti Bardi e De Paolis che hanno sostenuto la completa estraneità ai fatti loro contestati; osserva: i deferimenti in epigrafe hanno per oggetto una serie di condotte attribuite al Bardi nella qualità di Presidente del F.C. Potenza, agli allenatori Somma e De Paolis ed alla stessa Società per responsabilità diretta ed oggettiva: in particolare al Bardi è stata contestata la violazione degli artt. 1 e 4 del C.G.S., 39 del Regolamento della L.N.D. e 43 delle N.O.I.F. per avere sottoscritto con il calciatore Pacifico M. Daniel in data 2.2.2001 una convenzione a carattere economico con la quale si prevedeva l’attribuzione di un corrispettivo pari a Lire 50.000.000 (oltre vitto e alloggio) in favore del calciatore da parte del F.C. Potenza, per avere fatto allenare e per avere impiegato in gare di Campionato il Pacifico sebbene lo stesso non si fosse preventivamente sottoposto alle prescritte visite medico-sportive, per avere nel corso del dibattimento del 8.3.2002 riferito alla Commissione Disciplinare circostanze rivelatesi non veritiere in ordine a presunte intese con il collaboratore dell’Ufficio Indagini in merito alla verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal Bardi in data 40.4.2002, così ledendo il prestigio e la reputazione del predetto collaboratore avendogli attribuito infondatamente condotte non improntate ai fini istituzionali, per avere più volte – sia in sede dibattimentale (8.3.2002) che in sede di nuova istruttoria (9.4.2002) – affermato che nei confronti del Pacifico si sospettavano problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti – assunto risultato non provato -, ed infine per avere affermato sia in sede dibattimentale (8.3.2002) che in sede di nuova istruttoria (9.4.2002), la regolarità e l’autenticità di una certificazione sanitaria relativa al Pacifico a firma del Dr. De Lucia Sergio, dal Bardi prodotta in entrambe le occasioni, che successivamente si rivelava del tutto irregolare: al Di Somma (con il primo deferimento) ed al De Paolis (con il secondo deferimento) è stata contestata la violazione degli artt. 1 del C.G.S. e 43 delle N.O.I.F. per avere impegnato il calciatore Pacifico nelle gare disputate dal Potenza con la Società Sciacca e la Società Gattopardo nonostante il predetto si fosse rifiutato di sottoporsi alle visite medico-sportive; alla Società F.C. Potenza sono state contestate le violazioni dell’art. 6 del C.G.S. anteriormente vigente e 2 comma 4 del C.G.S. attuale, per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine agli addebiti contestati al Bardi, al Somma e al De Paolis. L’esauriente attività istruttoria svolta dall’Ufficio Indagini e le risultanze delle udienze dibattimentali tenutesi in data 8.3.2002 e 4.7.2002 consentono di ritenere fondata l’ipotesi accusatoria contestata, limitatamente alle condotte ascritte al Bardi nella qualità di Presidente del F.C. Potenza, nonché alla Società stessa per responsabilità diretta in relazione agli addebiti; appare infatti indiscutibilmente provata la responsabilità del Bardi in ordine a tutti i fatti in oggetto. Invero, quanto all’accordo intercorso con il calciatore Pacifico, esso ha indubbiamente contenuto economico, facendo riferimento, secondo quanto dichiarato dal Bardi stesso, allo sfruttamento dei diritti di immagine del calciatore Pacifico contestualmente ingaggiato dal F.C. Potenza, come peraltro riferito in data 30.4.2001 al collaboratore dell’Ufficio Indagini dal Direttore Generale del F.C. Potenza Spagnolo Arturo; tale accordo tra Società e calciatore deve peraltro ritenersi indiscutibilmente in violazione a quanto disposto dall’art. 39 del Regolamento della L.N.D.. Quanto alla mancata effettuazione delle prescritte visite medico-sportive, tale circostanza risulta provata anche sulla base delle stesse deduzioni del Bardi in sede di escussione dinanzi al collaboratore dell’Ufficio Indagini in data 30.4.2001, nonché sulla base delle dichiarazioni rese in pari data dal Direttore Generale del Potenza Spagnolo Arturo – secondo le quali il calciatore Pacifico si era più volte rifiutato di sottoporsi alle visite preventive medico-sportive per ragioni non conosciute -, non potendosi attribuire alcun valore probatorio alle contrastanti circostanze riferite dal Bardi stesso a questa Commissione alla udienza del 8.3.2002 ed all’Ufficio Indagini in data 9.4.2002, secondo le quali il Pacifico sarebbe in realtà stato preventivamente sottoposto a visita medico-sportiva dal medico incaricato dalla Società Dr. De Lucia, di cui nelle predette date veniva prodotta in copia una certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica recante la data del 10.2.2002 e quella di scadenza (annuale) del 10.2.2002; si osserva al riguardo che il De Lucia non risulta, in contrasto con quanto indicato sul timbro apposto al certificato in oggetto, iscritto alla Federazione dei Medici Sportivi, e si rileva come il predetto certificato sia del tutto privo di indicazioni in ordine alla identità del calciatore sottoposto a visita, ed inoltre privo della prescritta sottoscrizione con cui il calciatore attesta la veridicità delle dichiarazioni rese al sanitario, con la conseguenza che deve ritenersi non provata la genuinità e la corrispondenza ideologica al vero di quanto in esso riportato. Quanto agli altri addebiti contestati al Bardi con il deferimento in data 13.5.2002, anch’essi devono ritenersi pienamente provati, non potendo ritenersi rispondente la vero la tesi difensiva del Bardi secondo cui tra lo stesso ed il collaboratore dell’Ufficio Indagini sarebbe sorto un equivoco in ordine al contenuto della verbalizzazione delle dichiarazioni rese in data 30.4.2001, apparendo le stesse del tutto chiare, manifeste ed in equivoche in ordine all’asserito (in data 30.4.2001) rifiuto del Pacifico a sottoporsi alle visite medico-sportive, assunto peraltro confermato dalle dichiarazioni rese nella stessa data dal Direttore Generale Spagnolo, oltre che da quanto sopra esposto in ordine alla accertata non veridicità della certificazione sanitaria prodotta in atti dallo stesso Bardi oltre dieci mesi dopo aver reso tali dichiarazioni; tale condotta deve peraltro ritenersi certamente lesiva del prestigio del collaboratore dell’Ufficio Indagini che ebbe a verbalizzare le dichiarazioni del Bardi in data 30.4.2001, non apparendo conforme a professionalità un “accordo“ tra le parti circa il contenuto delle dichiarazioni che vengono rese in sede di indagini. Quanto infine all’addebito di aver il Bardi, sia in sede dibattimentale (8.3.2002) che in sede di nuova istruttoria (9.4.2002), più volte affermato la regolarità e l’autenticità di una certificazione sanitaria relativa al Pacifico a firma del Dr. De Lucia Sergio, dal Bardi prodotta in entrambe le occasioni, che successivamente si rivelava del tutto irregolare – come sopra evidenziato con riferimento all’addebito relativo alla mancata effettuazione delle visite mediche -, la condotta del predetto risulta documentalmente provata alla luce dei verbali dell’udienza di questa Commissione in data 8.3.2002 e della escussione del Bardi dinanzi all’Ufficio Indagini in data 9.4.2002. Le condotte sopra ascritte in capo al Bardi pienamente integrano la fattispecie di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., trattandosi di comportamenti certamente in violazione delle norme di cui agli artt. 43 delle N.O.I.F. e 39 del Regolamento della L.N.D., nonché dei doveri di lealtà, probità e correttezza cui sono tenuti i tesserati F.I.G.C.. La responsabilità a titolo diretto della Società F.C. Potenza in ordine agli addebiti contestati al Bardi è conseguente alla carica di Presidente della Società rivestita dal predetto all’atto delle condotte di cui al deferimento ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. (6 del C.G.S. previgente), e deve ritenersi pienamente provata sulla base delle considerazioni sopra esposte. Con riferimento alle posizioni degli allenatori Somma e De Paolis, si osserva che il Somma è risultato del tutto estraneo ai fatti in quanto egli si era dimesso dalla carica di allenatore del F.C. Potenza sin dal 25.10.2000; quanto al De Paolis, allenatore del F.C. Potenza dal 6.2.2001 al 30.4.2001, le concordi dichiarazioni rese dal predetto e dal Bardi, in merito alla assoluta buona fede del De Polis nel far giocare in gare ufficiali il Pacifico, ritenendo che lo stesso fosse preventivamente stato sottoposto alla prescritta visita medico-sportiva, inducono a considerare il De Paolis non responsabile in ordine all’addebito contestatogli per l’indebita utilizzazione in gare ufficiali del calciatore Pacifico nelle gare contro lo Sciacca e contro il Gattopardo. I predetti devono per tali motivi essere prosciolti dagli addebiti rispettivamente contestati. In ordine alla individuazione ed alla quantificazione delle sanzioni, considerate le modalità di svolgimento dei fatti come sopra esposte, appare equo irrogare nei confronti del Bardi la inibizione per mesi sei, e nei confronti della Società F.C. Potenza l’ammenda di Euro 2.500,00, P.Q.M. dichiara la responsabilità di Piervito BARDI e della Società F.C. POTENZA S.p.A. in ordine ai farri rispettivamente ascritti con i deferimenti in epigrafe, ed irroga nei confronti di BARDI Piervito la sanzione della inibizione per mesi sei, e nei confronti della Società F.C. POTENZA la sanzione dell’ammenda di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento). Proscioglie dagli addebiti rispettivamente ascritti SOMMA Mario e DE PAOLIS Giuseppe.
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