COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 20.09.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PALOMBA GENNARO (Procuratore Sportivo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 6 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI ALL’EPOCA VIGENTE E DELLA NORMA TRANSITORIA DI CUI ALL’ART. 24 DEL NUOVO REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI (nota n. 2284/12PF/EF/en dell’8.03.2002).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 24 del 20.09.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PALOMBA
GENNARO (Procuratore Sportivo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S.
CON RIFERIMENTO ALL’ART. 6 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PROCURATORI
SPORTIVI ALL’EPOCA VIGENTE E DELLA NORMA TRANSITORIA DI CUI
ALL’ART. 24 DEL NUOVO REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI (nota n.
2284/12PF/EF/en dell’8.03.2002).
La Commissione Disciplinare,
visto l’originario deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti del dr. Gennaro
Palomba per violazione dell’articolo 1, comma 1 del C.G.S. con riferimento all’articolo 6,
comma 2, del Regolamento Procuratori Sportivi all’epoca vigente e della norma transitoria di
cui all’articolo 24 del Nuovo Regolamento Procuratori Sportivi, per aver svolto dal maggio
2000 le funzioni di curatore fallimentare della Società Casarano calcio S.p.A. nonostante in
tale epoca fosse iscritto all’Albo dei Procuratori Sportivi;
vista la precedente decisione resa da questa Commissione pubblicata sul C.U. n. 179 del 24
aprile 2002 (deferimento dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione della
Commissione Disciplinare);
vista altresì la decisione resa dalla C.A.F. in data 16 maggio 2002 (C.U. n. 33/C), sul ricorso
della Procura Federale, con la quale è stata affermata la giurisdizione di questa Commissione
in ordine allo specifico deferimento;
ritenuto che questa Commissione, con provvedimento 11 luglio 2002, ha rimesso gli atti alla
Corte Federale allo scopo di ottenere pronuncia interpretativa diretta a chiarire “se possa
intervenire nuova pronuncia di questa Commissione su cosa giudicata per aderire ai contenuti
di decisione della C.A.F. che abbia attribuito competenza alla stessa Commissione per la
decisione nel merito”;
preso atto della decisione della Corte Federale 29 luglio 2002 (pubblicata sul C.U. n. 1/CF del
1 agosto 2002) con cui ha ritenuto che la giurisdizione in ordine ad ogni tipo di violazione da
parte di agenti dei calciatori sia attribuita in via esclusiva alla Commissione agenti di
calciatori,
P.Q.M.
dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il deferimento disposto a carico del dr.
Gennaro Palomba.
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