COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 11.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. BELPASSO PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. E 30 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (nota n. 369.9/WP/ct/segr. del 03.09.2002).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 35 del 11.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER
L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. BELPASSO
PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. E 30 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D.
(nota n. 369.9/WP/ct/segr. del 03.09.2002).
La Commissione Disciplinare,
visto il deferimento disposto dal Presidente del Comitato Interregionale nei confronti della
Società U.S. Belpasso per aver consentito lo svolgimento di un incontro calcistico a Belpasso
il 22 agosto 2002 con il Nissa, squadra partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza,
senza richiedere le necessarie autorizzazioni al competente Organo Federale;
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letta la memoria difensiva dell’U.S. Belpasso che contesta il deferimento assumendo che,
nella fattispecie, si giuocò un allenamento di mezza settimana e non certo una partita
amichevole;
valutato che i contenuti del resoconto giornalistico allegato al deferimento consentono di
ipotizzare lo svolgimento di una partita amichevole disputata in violazione del disposto di cui
all’art. 30 del Regolamento della L.N.D.;
ritenuto che nessuna prova contrastante è stata fornita al riguardo dalla Società deferita,
P.Q.M.
dichiara la responsabilità della Società U.S. Belpasso e, per l’effetto, irroga alla stessa l’ammenda
di Euro 300,00.
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