COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 11.10.2002 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE LA VACCARA CALOGERO PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. (nota n. 442.9/WP/ct/segr. del 06.09.2002).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 11.10.2002 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE LA VACCARA CALOGERO PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. (nota n. 442.9/WP/ct/segr. del 06.09.2002). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, visti gli atti, ascoltato nel corso della riunione dell’11 ottobre 2002 il calciatore Calogero La Vaccara assistito dal dott. Gustavo Cardaci, OSSERVA Il calciatore Calogero La Vaccara è stato deferito dinanzi a questa CD dal Presidente del Comitato Interregionale per rispondere della violazione dell’art. 40, punto 4, NOIF, che prevede che “al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”. Nel caso di specie risulta provato - e peraltro la circostanza è stata confermata dallo stesso calciatore deferito - che il La Vaccara ha sottoscritto, nei mesi di luglio – agosto ‘02 ed in vista della stagione sportiva 2002/03, una “Richiesta di Aggiornamento Posizione di Tesseramento” in favore della società N.C.F. Orlandina e una “lista di trasferimento” in favore della società A.C. Lentini. Il comportamento del calciatore realizza la fattispecie di cui all’art. 40 delle NOIF, non potendosi dare alcuna rilevanza alle dichiarazioni rese dal deferito secondo cui lo stesso si sarebbe convinto a sottoscrivere la richiesta di trasferimento in favore della società Orlandina, pur vigente il tesseramento in favore della società Sancataldese, nell’erroneo convincimento che sarebbe di seguito stata “svincolato” da quest’ultima e, una volta preso atto del mancato “svincolo”, avrebbe sottoscritto, d’intesa con la società di appartenenza, la “lista di trasferimento” in favore del Lentini. Si tratta, difatti, di motivazioni soggettive che non costituiscano esimente né attenuante rispetto al fatto sanzionato dalla norma, consistente proprio nell’aver sottoscritto, nella stessa stagione sportiva, più richieste di tesseramento, come nel caso di specie. Ne consegue che il deferimento deve essere accolto, ed irrogata al calciatore La Vaccara la sanzione della squalifica per mesi due, che risulta congrua rispetto all’addebito, P.Q.M. accoglie il deferimento ed irroga al calciatore Calogero La Vaccara la sanzione della squalifica per mesi due.
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