COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 25.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE LONGO FABIO PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. (nota n. 46.9/WP/ct/segr. del 09.07.2002).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 25.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE LONGO FABIO PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. (nota n. 46.9/WP/ct/segr. del 09.07.2002). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, osserva: il 09.07.2002, il Presidente del Comitato Interregionale deferiva a questa Commissione il calciatore Longo Fabio, per violazione dell’art. 40, comma 4 delle N.O.I.F. perché, già tesserato nella stagione sportiva 2001/2002 per la Società A.S. Sancataldese, ha sottoscritto, in data 11.01.2002, una nuova richiesta di tesseramento per la Società Marsala, partecipante al Campionato di Eccellenza 2001/2002 della stessa regione. Per contrastare il predetto deferimento, spiegando le proprie ragioni, il calciatore faceva pervenire a questa Commissione memorie difensive adducendo che quanto contestato era accaduto solo in base ad un equivoco, determinato dall’affermazione dei dirigenti della Sancatandese con la quale essi avevano assicuratoal calciatore stesso, ai suoi famigliari ed ai dirigenti del Marsala, di aver svincolato il proprio calciatore mettendolo nella condizione di poter validamente chiedere il tesseramento per la Società acquirente. Questa Commissione, per controllare la veridicità delle affermazioni del Longo, chiedeva all’Ufficio Tesseramenti di accertare la regolarità della posizione del Longo stesso. La risposta dell’Ufficio risolveva ogni dubbio. Dai documenti inviati a questa Commissione, infatti, risultava una prima richiesta di tesseramento per la A.S. Sancataldese in data 25.08.2001 ed una seconda, l’11.01/2002, per l’A.S. Marsala. Non risulta, peraltro, alcuna richiesta di svincolo. Ne consegue che il deferimento del Presidente del Comitato Interregionale è corretto e va accolto poiché è risultata accertata la violazione dell’art. 40, comma 4 delle N.O.I.F. da parte del calciatore Longo Fabio, P.Q.M. dichiara il calciatore Longo Fabio responsabile della violazione ascritta e, per l’effetto, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi due.
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