COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 25.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE LONGO FABIO PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. (nota n. 46.9/WP/ct/segr. del 09.07.2002).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 42 del 25.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER
L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE LONGO FABIO
PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. (nota n. 46.9/WP/ct/segr. del
09.07.2002).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti del procedimento, osserva:
il 09.07.2002, il Presidente del Comitato Interregionale deferiva a questa Commissione il
calciatore Longo Fabio, per violazione dell’art. 40, comma 4 delle N.O.I.F. perché, già tesserato
nella stagione sportiva 2001/2002 per la Società A.S. Sancataldese, ha sottoscritto, in data
11.01.2002, una nuova richiesta di tesseramento per la Società Marsala, partecipante al
Campionato di Eccellenza 2001/2002 della stessa regione.
Per contrastare il predetto deferimento, spiegando le proprie ragioni, il calciatore faceva pervenire
a questa Commissione memorie difensive adducendo che quanto contestato era accaduto solo in
base ad un equivoco, determinato dall’affermazione dei dirigenti della Sancatandese con la quale
essi avevano assicuratoal calciatore stesso, ai suoi famigliari ed ai dirigenti del Marsala, di aver
svincolato il proprio calciatore mettendolo nella condizione di poter validamente chiedere il
tesseramento per la Società acquirente.
Questa Commissione, per controllare la veridicità delle affermazioni del Longo, chiedeva
all’Ufficio Tesseramenti di accertare la regolarità della posizione del Longo stesso.
La risposta dell’Ufficio risolveva ogni dubbio. Dai documenti inviati a questa Commissione,
infatti, risultava una prima richiesta di tesseramento per la A.S. Sancataldese in data 25.08.2001
ed una seconda, l’11.01/2002, per l’A.S. Marsala. Non risulta, peraltro, alcuna richiesta di
svincolo.
Ne consegue che il deferimento del Presidente del Comitato Interregionale è corretto e va accolto
poiché è risultata accertata la violazione dell’art. 40, comma 4 delle N.O.I.F. da parte del
calciatore Longo Fabio,
P.Q.M.
dichiara il calciatore Longo Fabio responsabile della violazione ascritta e, per l’effetto, gli
infligge la sanzione della squalifica per mesi due.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 25.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE LONGO FABIO PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. (nota n. 46.9/WP/ct/segr. del 09.07.2002)."