COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 25.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUCCHI ROBERTO (tesserato A.C. Salò), CHIARI STEFANO (tesserato A.C. Palazzolo), OLLI EUGENIO (tesserato A.C. Salò), MANTOVANI MARIO (tesserato U.S. Cellatica) PER VIOLAZIONE ARTT. 100 COMMA 3 DELLE N.O.I.F., 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETA’ A.C. SALO’, A.C. PALAZZOLO E U.S. CELLATICA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 295/46pf/EF/MM del 12.09.2002).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 25.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUCCHI ROBERTO (tesserato A.C. Salò), CHIARI STEFANO (tesserato A.C. Palazzolo), OLLI EUGENIO (tesserato A.C. Salò), MANTOVANI MARIO (tesserato U.S. Cellatica) PER VIOLAZIONE ARTT. 100 COMMA 3 DELLE N.O.I.F., 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETA’ A.C. SALO’, A.C. PALAZZOLO E U.S. CELLATICA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 295/46pf/EF/MM del 12.09.2002). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, visti gli atti, ascoltati nel corso della riunione del 25 ottobre 2002 i tesserati deferiti, i quali hanno richiesto il rigetto del deferimento proposto, ed il rappresentante della Procura Federale, Dott. Bracciale, il quale ha concluso, in via preliminare, per la sospensione del procedimento con richiesta della trasmissione degli atti del giudizio alla luce delle dichiarazioni rese dal deferito sig. Stefano Chiari nel corso della suddetta riunione e, nel merito, per l’accoglimento del deferimento con irrogazione della sanzione, ai tesserati, dell’inibizione di mesi diciotto ciascuno ed alle loro società di appartenenza dell’ammenda di Euro 1.500,00 ciascuno, OSSERVA La Procura Federale ha deferito dinanzi a questa C.D.: a) i sig.ri Roberto Cucchi, Stefano Chiari, Eugenio Olli e Mario Mantovani “per rispondere … della violazione di cui agli artt. 100, comma 3, delle NOIF e 39, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per avere organizzato illegittimamente riunioni di calcio mercato dando scorrettamente il “crisma” dell’ufficialità, e all’art.1, comma 1, del CGS, per aver organizzato le suddette riunioni dando per certa la partecipazione dei presidenti nazionale e Regionale della L.N.D. in mancanza del loro assenso preventivo”; b) le loro rispettive società di appartenenza A.C. Salò, A.C. Palazzolo, U.S. Cellatica per rispondere “della violazione di cui all’art.2 commi 3 e 4 seconda parte del C.G.S. per responsabilità oggettiva nelle violazione ascritte ai propri tesserati”. In particolare, la Procura Federale contesta ai deferiti l’organizzazione di una serie di riunioni tra rappresentanti o incaricati di società dilettantistiche della Lombardia, tenutasi nel periodo 7 giugno 2002 – 2 agosto 2002 aventi ad oggetto lo svolgimento di trattative finalizzate al trasferimento di calciatori e di avere, all’esclusivo scopo di dare maggiore “visibilità” all’iniziativa, arbitrariamente riportato nella brochure promozionale dell’evento i nominativi, tra i partecipanti ad un convegno organizzato nell’ambito della manifestazione, del Presidente della L.N.D. e del Presidente del Comitato della Lombardia senza il loro assenso. Preliminarmente questa C.D. è chiamata a pronunciarsi sull’istanza di sospensione con trasmissione degli atti avanzata dalla Procura Federale. La richiesta deve essere respinta sotto una duplice ragione. In primo luogo, perché il fatto eventualmente contestabile al Chiari (l’aver reso, dinanzi a questa C.D., una dichiarazione relativa ad un’asserita intervenuta consegna dell’originale di un documento al rappresentante dell’Ufficio Indagini, di cui non vi è traccia né nei verbali redatti dall’inquirente né agli atti) sarebbe comunque estraneo al presente procedimento e potrebbe eventualmente costituire oggetto di autonomo e distinto deferimento. In secondo luogo, in quanto l’affermazione del deferito Chiari è stata di seguito puntualizzata dallo stesso deferito nel senso della possibilità, e non della certezza, dell’intervenuta consegna del documento, con ciò venendo meno la ravvisabilità di un comportamento illegittimo in spregio alle norme federali rimanendo la dichiarazione resa assolutamente nell’ambito del diritto di difesa. Passando all’esame del merito, occorre innanzitutto precisare che la prova della violazione degli artt. 100, comma 3, delle NOIF e 39, comma 2, del Regolamento della L.N.D. (aventi ad oggetto il divieto di formalizzare trasferimenti di calciatori da parte di soggetti non autorizzati ed al di fuori delle sedi delle società o federali o comunque autorizzate dalla FIGC, accordi vietati e nulli) non risulta raggiunta. Vi è, difatti, prova documentale che i tesserati defereriti hanno organizzato una serie di riunioni finalizzata al raggiungimento di accordi per il trasferimento di calciatori, che hanno arbitrariamente utilizzato, a scopo “promozionale”, i nominativi dei Presidente della L.N.D. e del Comitato Regionale lombardo, ma non che a dette riunione si sia proceduto a formalizzare le intese di eventuali trasferimenti. Ciò comporta, in ogni caso, che il comportamento complessivamente posto in essere dai tesserati deferiti – sia per l’organizzazione degli eventi che per la “pubblicità” degli stessi - abbia realizzato la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. , con conseguente necessità di accoglimento del presente deferimento, sia pure con una minore quantificazione delle sanzioni richieste dalla Procura, con riferimento ai soggetti deferiti, e alle loro società di appartenenza, e ex art. 2, commi 3 e 4, C.G.S.. P.Q.M. in parziale accoglimento del deferimento proposto, irroga ai sig.ri Roberto Cucchi, Stefano Chiari, Eugenio Olli e Mario Mantovani, la sanzione dell’inibizione di mesi quattro ciascuno, ed alle rispettive Società di appartenenza A.C. Salò, A.C. Palazzolo ed U.S. Cellatica la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00 ciascuna.
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