COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 91 del 24.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE LAURENTINI MIRKO (tesserato A.S. Terracina S.r.l.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 11, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ARBITRALI, ALLEGATO B) DEL REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI AGENTE DI CALCIATORI ( nota n. 538/150 pf/EF/en del 22.11.2002).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 91 del 24.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE
LAURENTINI MIRKO (tesserato A.S. Terracina S.r.l.) PER VIOLAZIONE DELL’ART.
1, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 11, COMMA 2 DEL
REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ARBITRALI, ALLEGATO B) DEL
REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI AGENTE DI CALCIATORI ( nota n. 538/150
pf/EF/en del 22.11.2002).
La Commissione Disciplinare,
letto il deferimento, udito il deferito e la Procura Federale che ha chiesto l’irrogazione della
sanzione della squalifica per una gara effettiva, esaminati gli atti, osserva:
• la Procura Federale ha deferito il calciatore Laurentini Mirko per non aver ottemperato al lodo
arbitrale 29.05.2002 che lo aveva condannato al pagamento nei confronti del suo agente della
somma di € 4.918,45 oltre l’I.V.A., interessi legali e spese;
• il deferito ha pienamente ammesso i fatti contestati giustificandoli con lo stato di insolvenza
sopravvenuto in seguito al suo passaggio ad una squadra della L.N.D. che non gli verserebbe
alcun tipo di rimborso per la sua attività;
• la circostanza addotta dal calciatore non vale ad escludere la responsabilità disciplinare non
trattandosi certo di assoluta impossibilità a reperire i mezzi per il pagamento dovuto. Tale
condotta insolvente costituisce certamente violazione della norma contestata, ma il corretto
comportamento processuale del deferito e la natura dell’illecito consentono di limitare la
sanzione nella misura richiesta dalla Procura Federale,
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento irroga al Laurentini Mirko la squalifica per una gara effettiva.
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